Detenzione di esplosivi: micidialità desumibile dal complesso dei manufatti (Cass. pen. Sez. I n. 31938 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione illegale di materiale pirotecnico, la micidialità degli artifici può essere desunta dal complesso delle caratteristiche dei manufatti e dalle concrete condizioni di detenzione, senza che sia indispensabile un accertamento peritale sulla composizione chimica della polvere. Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen., la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici non micidiali singolarmente considerati, che in determinate condizioni — ingente quantitativo, precario confezionamento, concentrazione in ambiente angusto, prossimità a luoghi frequentati — assumono nell’insieme la caratteristica della micidialità. Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. costituisce evenienza eccezionale, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e la mancata effettuazione di una perizia non integra, di per sé, motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminando la pena inflitta al ricorrente — previa concessione delle circostanze attenuanti generiche — per il reato di cui all’art. 2 l. n. 895 del 1967. L’imputazione riguarda la detenzione illegale, in concorso con altro soggetto, di materiale pirotecnico artigianale.

I fatti sono pacifici: nel corso di un controllo del veicolo condotto dall’imputato, militari della Guardia di Finanza rinvenivano nel portabagagli numerosi artifici pirotecnici artigianali non riconosciuti e non classificati, dotati del requisito della micidialità. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censura il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, volta all’espletamento di perizia sulla natura, composizione e capacità micidiale della polvere contenuta nei manufatti sequestrati. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato e generico.

Il Collegio ribadisce che, in tema di giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. ha natura eccezionale, in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 2015). La mancata effettuazione di una perizia non integra, di per sé, motivo di ricorso, trattandosi di mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U n. 39746 del 2017).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il diniego della perizia è stato fondato su un apprezzamento non manifestamente illogico degli elementi già acquisiti: le caratteristiche artigianali dei manufatti, la loro mancata classificazione, la pericolosità delle miscele e la loro sensibilità a sollecitazioni esterne. Né rileva che il materiale non fosse stato distrutto, poiché la praticabilità materiale dell’accertamento non coincide con la sua necessità processuale.

Con il secondo motivo si deduce la mancata riqualificazione dei fatti nella contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. Anche tale censura è manifestamente infondata. La Corte richiama il principio secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici non micidiali singolarmente considerati che, in determinate condizioni, assumono nell’insieme la caratteristica della micidialità (Sez. I n. 50925 del 2018).

A tale principio la Corte d’appello ha dato coerente applicazione, valorizzando la natura artigianale e non classificata degli artifici, il dato quantitativo, il numero dei manufatti e le modalità concrete della detenzione, essendo gli ordigni stipati nel bagagliaio di un’utilitaria e trasportati senza precauzioni atte a prevenire inneschi accidentali. La micidialità può dunque desumersi dall’insieme delle caratteristiche dei manufatti e delle condizioni di detenzione, senza isolare il singolo dato della composizione chimica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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