Attenuanti generiche al minore: necessaria motivazione non contraddittoria (Cass. pen. Sez. I n. 31936 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri dell’art. 133 cod. pen., non essendo necessario esaminarli tutti ma sufficiente indicare quello cui intende fare riferimento. La motivazione è censurabile quando ricostruisce un fatto di particolare gravità e, nel riconoscere le attenuanti, omette ogni apprezzamento sulla gravità del reato. Non giustifica il beneficio la minore età considerata ex se, né la confessione che si limiti a prendere atto dell’ineluttabilità probatoria. Il giudice del merito deve valutare i precedenti penali quali indici della capacità a delinquere.

Il Fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Torino, all’esito di giudizio immediato, ha condannato un minore alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per il reato di devastazione e saccheggio, commesso in concorso con altri all’interno di un istituto penale minorile, esclusa l’aggravante dei futili motivi e concesse le attenuanti generiche.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sono state ritenute concedibili le attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che, ai fini dell’applicabilità delle attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri dell’art. 133 cod. pen., ma non è tenuto a esaminarli tutti: è sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, potendo anche un solo elemento risultare bastante. Su questa base la Suprema Corte osserva che la sentenza impugnata non fa mai riferimento, nella parte relativa al riconoscimento delle attenuanti, alla gravità del reato di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., pur avendo ricostruito dettagliatamente un fatto di particolare allarme sociale.

Il beneficio risulta concesso, piuttosto, sulla positiva valutazione della capacità a delinquere del colpevole, di cui all’art. 133, comma secondo, cod. pen. Tale giudizio di fatto è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio: e la Corte ritiene che la motivazione presenti numerose contraddizioni e non marginali carenze.

Anzitutto, il Tribunale valorizza la giovane età in funzione mitigatoria, dopo averla ritenuta prossima ai diciotto anni ai fini della capacità di intendere e di volere. Il riferimento all’età non rileva in sé, ma in ragione degli elementi familiari e ambientali che hanno influenzato la crescita: occorre evitare di valutare la minore età due volte, per l’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. e per le generiche.

Quanto all’atteggiamento ammissivo, la Corte rileva che esso si sostanzia in una mera presa d’atto dell’ineluttabilità probatoria, essendo emersa una prova granitica a carico del minore: una confessione iners o neutra, non valorizzabile. La motivazione è inoltre intrinsecamente contraddittoria, perché interpreta il dato in modo dubitativo e lo sconfessa richiamando le sanzioni disciplinari e il negativo comportamento carcerario.

Analogamente generico è il richiamo all’ambiente familiare disfunzionale, privo di indicazione concreta sulla misura dell’incidenza. Anche la ritenuta manipolabilità contraddice la ricostruzione di un ruolo attivo e propositivo, e trascura che amicizia e solidarietà non sono valori se orientati a fini illeciti.

Infine, la Corte censura la mancata valutazione del precedente penale per tentato omicidio, elemento di ragguardevole importanza ai fini dell’apprezzamento della capacità a delinquere. Il ricorso è accolto e la sentenza annullata sul punto, con rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

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