Convivenza e parti comuni non provano il concorso nella detenzione (Cass. pen. Sez. III n. 22834 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. La stabile convivenza con il correo e la collocazione dello stupefacente e dell’arma in parti comuni dell’abitazione, in difetto di elementi ulteriori, non sono sufficienti a integrare il quid pluris richiesto per il concorso. Quanto all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la valutazione complessiva degli indici di lieve entità deve essere esplicitata in motivazione, con dimostrazione di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, assolveva uno dei fratelli conviventi dal reato associativo contestato al capo A) e rideterminava le pene per gli altri capi, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. Tre imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione del principio del ne bis in idem.

Il ricorrente condannato per la detenzione di arma e stupefacenti in un terreno contestava l’attribuzione delle conversazioni intercettate e la mancata riqualificazione nel fatto di lieve entità. Il fratello convivente censurava la ritenuta sussistenza del concorso nei reati di detenzione, deducendo la configurabilità della sola connivenza non punibile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo imputato è dichiarato inammissibile. Il motivo sul ne bis in idem è generico: la difesa non articola le ragioni per le quali le condotte sarebbero identiche. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto diverse le due condotte di detenzione in ragione della parziale diversità dei compartecipi.

Quanto alle intercettazioni, la Suprema Corte ricorda che l’interpretazione del linguaggio adoperato, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica (Sez. I n. 25939 del 29.04.2024; Sez. VI n. 46301 del 30.10.2013). La lettura difensiva è parcellizzata e non considera il complesso degli elementi emersi, tra cui la condotta tenuta dall’imputato agli arresti domiciliari e l’uso di termini convenzionali quali “moto” e “cani“, riferibili a stupefacenti e armi.

Infondato è il motivo sulla lieve entità. La Corte territoriale ha valutato gli indici dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in chiave complessiva, evidenziando le modalità della condotta e la capacità di diffusione non episodica della sostanza, con motivazione immune da vizi logico-giuridici (Sez. U n. 51063 del 27.09.2018).

Il ricorso del secondo fratello è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo stata adeguatamente valutata la condotta accertata nonostante l’assoluzione dal capo A). È invece fondato il ricorso del terzo imputato. La Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di connivenza, ha valorizzato la stabile convivenza e l’occultamento dello stupefacente e dell’arma in parti comuni, ma non si è confrontata con la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra i due istituti (Sez. III n. 544 del 12.12.2024; Sez. IV n. 34754 del 20.11.2020; Sez. III n. 41055 del 22.09.2015). La collocazione dei beni in parti comuni non è incompatibile con un comportamento meramente passivo. La sentenza è dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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