Detenzione fuochi d’artificio non classificati e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 26207 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 53 T.U.L.P.S. la detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno, a nulla rilevando che si tratti di fuochi d’artificio di fabbricazione artigianale e che il consulente della difesa ne abbia escluso la pericolosità o la micidialità. La fattispecie si fonda sull’accertamento della mancanza di classificazione, non sulla natura esplosiva dei materiali. Il termine di prescrizione del reato va calcolato applicando gli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., con gli aumenti per le interruzioni e i periodi di sospensione previsti dalla legge n. 103/2017 secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite. È inammissibile per carenza di interesse il motivo che censuri l’omessa motivazione sul rigetto di un’istanza di estinzione manifestamente infondata.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato i ricorrenti alla pena di sei mesi di reclusione per la violazione dell’art. 53 T.U.L.P.S., commessa detenendo fuochi d’artificio di fabbricazione artigianale e non classificati dal Ministero dell’Interno. I giudici di appello hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 678 cod. pen. e confermato la condanna, rilevando che ciascun imputato deteneva un quantitativo superiore ai 50 kg in luogo inidoneo e privo di licenza.
Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando quattro motivi: mancato riconoscimento della prescrizione, vizio di motivazione per omessa valutazione dell’istanza di estinzione formulata anche dal Procuratore generale, erronea qualificazione giuridica con richiesta di derubricazione nell’art. 678 cod. pen. e, infine, travisamento della prova costituita dalla consulenza difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato per l’erroneità del calcolo prescrizionale operato dai ricorrenti. Il delitto di cui all’art. 53 T.U.L.P.S., ai sensi dell’art. 157 cod. pen., si prescrive in sei anni, aumentati ad anni sette e mesi sei per le interruzioni verificatesi nei primi due gradi di giudizio, ex art. 161, comma 2, cod. pen., e ulteriormente aumentati di trentacinque giorni di sospensione per l’astensione dalle udienze.
Al termine così determinato devono aggiungersi i periodi di sospensione previsti dalla legge n. 103/2017, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, limitatamente a un anno e sei mesi in relazione al tempo decorso tra il deposito della sentenza di primo grado e la definizione dell’appello, nonché per il tempo tra il deposito della sentenza di secondo grado e la definizione in cassazione. La prescrizione è quindi destinata a maturare non prima del 04.05.2027, risultando erronea l’indicazione della data del 30.09.2025 prospettata dai ricorrenti.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e carente di interesse. I giudici di appello non avevano alcun onere di motivare l’omessa declaratoria della prescrizione, essendo evidente l’insussistenza della causa estintiva alla data di lettura del dispositivo. La Corte richiama il principio per cui il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 2022; Sez. 2, n. 49007 del 2014). L’eventuale accoglimento non porterebbe alcun effetto favorevole, non potendo il giudice del rinvio che motivare la manifesta infondatezza.
Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di specificità oltre che per manifesta infondatezza. I ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il reato in ragione della mancanza di classificazione ministeriale dei materiali, qualificati come fuochi d’artificio e come materiali esplodenti, non già come esplosivi. Il Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., agli artt. 82 e 83, prevede la classificazione ministeriale anche dei manufatti pirotecnici da divertimento, cosicché la pericolosità o la micidialità dei prodotti è irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
Il quarto motivo è infine inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di autosufficienza. Il denunciato travisamento della consulenza difensiva è insussistente, perché la sentenza ha utilizzato tale prova solo per la parte rilevante, ossia la natura artigianale e non classificata dei materiali, senza utilizzarla per valutarne la pericolosità. I ricorrenti omettono inoltre di allegare l’atto asseritamente travisato, come richiesto dall’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., con conseguente genericità del motivo. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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