Aspecificità del ricorso nella revoca della detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. 7 n. 10387 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure proposte con il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sono inammissibili quando consistano in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili già esaminati e disattesi con motivazione corretta, e non siano scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle diverse misure alternative astrattamente concedibili, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina aveva disposto la revoca della detenzione domiciliare, misura concessa ai sensi dell’art. 47-ter, commi 1-bis, ord. pen., a seguito dell’accertamento di una violazione delle prescrizioni imposte. Il condannato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo la scarsa gravità della violazione posta alla base della revoca e lamentando asseriti difetti di motivazione del provvedimento.
La questione è giunta alla Suprema Corte dopo la presentazione di una memoria difensiva, reiterativa delle medesime argomentazioni già sviluppate nel ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso fosse stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Le censure formulate, pur genericamente dedotte, non si confrontavano con le puntuali ragioni che avevano indotto il Tribunale a disporre la revoca della misura. In particolare, l’ordinanza impugnata aveva individuato l’elemento decisivo nella violazione del divieto di installare impianti di videosorveglianza, verificata dagli accertamenti compiuti dai militari intervenuti, circostanza che aveva reso impossibile formulare una prognosi positiva circa l’ulteriore corso della misura.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’apprezzamento sull’idoneità delle misure alternative, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità quando sia sorretta da una motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, come nel caso di specie, risultando il provvedimento impugnato congruo ed esaustivo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto le censure, aspecifiche e meramente reiterative, non superavano il vaglio di specificità richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. La conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ha completato il dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.