Redditi da NFT in criptovalute imponibili e rilevanti penalmente (Cass. pen. Sez. III n. 8269 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del fumus delicti, legittimante l’adozione di misure cautelari reali, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei proventi conseguiti tramite accredito di criptovalute derivanti dalla cessione di opere d’arte o comunque dell’ingegno digitali. L’ammontare di tale accredito costituisce reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 917 del 1986, ove il valore normale degli stessi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. La circostanza che oggetto della transazione sia l’NFT incorporante l’opera, e non direttamente l’opera, non esclude la riconducibilità del provento alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.

Il Fatto

Il ricorrente, autore di opere di grafica digitale commercializzate attraverso la creazione e la rivendita di NFT, con pagamenti eseguiti tramite criptovalute, è sottoposto a indagini per la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contesta di avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi, per gli anni di imposta 2021 e 2022, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, omettendo di versare imposte per importi superiori alla soglia di punibilità.

A carico del medesimo è emesso un sequestro preventivo sino alla concorrenza della somma complessiva ritenuta evasa. Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza di riesame, confermando il provvedimento cautelare. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che i redditi prodotti tramite la commercializzazione degli NFT non rientrerebbero tra quelli tassabili, poiché oggetto della transazione sarebbe il certificato digitale e non l’opera dell’ingegno. Analogo argomento è svolto quanto all’art. 54, comma ottavo, del Tuir, poiché il controvalore espresso in criptovalute non sarebbe riconducibile né al danaro né ai beni in natura.

La Corte ritiene il motivo infondato. L’art. 53, comma secondo, lettera b), del Tuir ricomprende tra i redditi da lavoro autonomo quelli derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Tra queste vanno annoverate le opere artistiche in senso lato e dunque anche le opere di grafica digitale. La natura meramente virtuale dell’opera, priva di supporto materiale, comporta che la stessa risulti incorporata nell’NFT, che ne certifica titolarità, autenticità e unicità.

Il Collegio osserva che l’NFT è strumento rappresentativo di un altro bene, di cui incorpora virtualmente le caratteristiche. Il reddito derivante all’autore dalla cessione dello strumento che contiene l’opera è dunque reddito conseguente alla commercializzazione dell’opera dell’ingegno. Analogamente a quanto avviene per i titoli rappresentativi di merci, il traffico di tali strumenti produce effetti economicamente rilevanti.

Quanto alla qualificazione dei proventi in criptovaluta, la Corte ricorda la definizione di valuta virtuale recata dall’art. 1, lettera d), del d.lgs. n. 184 del 2021: rappresentazione di valore digitale, non emessa né garantita da banca centrale o ente pubblico, non legata necessariamente a una valuta legalmente istituita, priva dello status giuridico di valuta o denaro. Il relativo valore, una volta convertito in moneta, costituisce reddito imponibile.

La Corte precisa che nel concetto di provento in natura rientra ogni beneficio patrimonialmente valutabile. Poiché la criptovaluta utilizzata ha un proprio mercato su cui riceve valutazione in moneta corrente, il suo ammontare è idoneo a costituire reddito imponibile, soggetto a dichiarazione e tassazione. Eventuali contestazioni sulla determinazione del valore normale non incidono sull’imponibilità.

Il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, è dichiarato inammissibile in sede cautelare. Lo spazio riservato alla verifica del dolo specifico di evasione è limitato all’eventuale manifesta insussistenza, che deve emergere ictu oculi. Non basta che l’indagato abbia ritenuto in buona fede non soggetti a imposizione gli introiti, trattandosi di errore su norma integrativa del precetto penale, rilevante solo ove inevitabile.

La Corte esclude infine la violazione del principio di irretroattività: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E del 2023, di natura meramente orientativa, ha chiarito il significato di espressioni già utilizzate dal legislatore, senza ampliare lo spettro applicativo di alcuna norma precettiva. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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