Appello del PM avverso sentenza di non luogo a procedere e decorrenza (Cass. pen. Sez. VI n. 35430 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita depositata entro tale termine. Ove il giudice si sia irritualmente assegnato un termine di deposito superiore a trenta giorni, deve essere comunicato o notificato l’avviso di deposito, da tale adempimento decorrendo il termine per impugnare. Il decreto che dispone il giudizio è inoppugnabile, ma tutte le eccezioni relative all’udienza preliminare, anche di nullità assoluta, sono deducibili davanti al giudice del dibattimento. Non integra abnormità, strutturale o funzionale, la sentenza dibattimentale che dichiari erroneamente l’esistenza di un giudicato, essendo essa appellabile.
Il Fatto
Con sentenza il Giudice dell’udienza preliminare dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di più imputati per i reati di cui agli artt. 353 e 356 cod. pen., con riserva di deposito della motivazione nel termine di novanta giorni. La sentenza era depositata oltre il termine legale e l’avviso di deposito era comunicato al Pubblico Ministero, che proponeva appello.
La Corte di appello, disattesa l’eccezione di tardività, emetteva decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale, nuovamente investito della medesima eccezione, dichiarava non doversi procedere per l’esistenza di un giudicato sui medesimi fatti. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per saltum. Ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. sono deducibili solo violazioni di legge, ma i vizi di motivazione non sono denunciabili in punto di questioni di diritto, dovendosi in tal caso dedurre la violazione di legge.
Quanto all’eccezione di intempestività dell’appello, la Corte ne afferma la legittima riproposizione davanti al Tribunale. La legge n. 103/2017 ha ripristinato il sistema previgente, sicché spettano al giudice dibattimentale tutte le eccezioni relative all’udienza preliminare, anche se si denunciano nullità assolute.
Nel merito, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 21039 del 2011: ove il giudice abbia indicato un termine di deposito superiore a trenta giorni, deve essere comunicato l’avviso di deposito, dal quale decorre il termine per impugnare. Il Collegio estende tale principio all’ipotesi in cui il giudice si sia irritualmente assegnato un termine eccedente quello legale, garantendo alla parte che ha diritto di impugnare la conoscenza del deposito.
Non è condivisa la difforme esegesi di Sez. IV n. 19221 del 2020. L’appello era dunque tempestivo e l’eccezione di tardività per chiusura dell’ufficio alle ore 12,00 è superata dall’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., che considera rispettati i termini telematici accettati entro le 24 ore.
Esclusa l’abnormità, strutturale e funzionale, la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge per avere ravvisato un giudicato in violazione dell’art. 648 cod. proc. pen. e per avere richiamato il ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., non ipotizzabile quando manchi la duplicità dei procedimenti. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello.
Nota della Redazione
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