Detenzione di stupefacente e tenuità del fatto: condotta successiva irrilevante (Cass. pen. Sez. IV n. 13535 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta successiva al reato, richiamata dall’art. 131-bis cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, rileva ai fini della causa di non punibilità solo se incide sulla gravità dell’offesa, riducendola o aggravandola; non assumono rilievo i comportamenti che attestano la sola assenza di capacità a delinquere. Il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei soli limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è incompatibile con il diniego della causa di non punibilità, trattandosi di fattispecie strutturalmente e teleologicamente distinte. La destinazione della sostanza a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie e grava sulla pubblica accusa l’onere della relativa prova.

Il Fatto

A seguito di una perquisizione di iniziativa presso l’abitazione dell’imputato, la polizia giudiziaria rinvenne sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 122 grammi lordi, unitamente a materiale per il taglio e il confezionamento di dosi e a una somma di denaro in banconote di vario taglio.

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello, in riforma, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: nullità della notifica del decreto di citazione in appello, violazione di legge e vizio di motivazione sulla destinazione allo spaccio, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 58120 del 2017, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato all’atto dell’accesso dell’ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine attestante l’irreperibilità. Nel caso di specie, non reperito l’imputato presso l’abitazione ove aveva dichiarato il domicilio, la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è stata ritenuta legittima, con conseguente corretta instaurazione del rapporto processuale.

Quanto all’asserita non veridicità del verbale di vane ricerche, la Corte ribadisce che gli atti provenienti dalla polizia giudiziaria sono atti pubblici fidefacenti e che l’effettuazione di un accesso alla data indicata non esclude ulteriori tentativi di rintraccio nei giorni antecedenti.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La destinazione della sostanza a fini diversi dall’autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie, con onere probatorio a carico dell’accusa. La Corte di appello ha desunto la finalità illecita dalla convergenza di più elementi: il quantitativo detenuto, il contestuale rinvenimento della strumentazione per la preparazione e il confezionamento di dosi singole e l’assenza di stabili fonti di reddito. Il percorso argomentativo è ritenuto coerente e non illogico, mentre la censura del ricorrente si risolve in una inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze processuali.

Il terzo motivo è dichiarato infondato. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa va compiuto alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. e, dal 30 dicembre 2022, anche della condotta successiva al reato. Non è però necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, potendo la motivazione risultare anche implicita. La Corte di appello ha valorizzato le modalità concrete del fatto, dalla cui struttura argomentativa emerge il diniego della causa di non punibilità. Nessuna contraddizione sussiste tra il riconoscimento della ipotesi attenuata del comma 5 e il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie non coincidenti. La condotta successiva al reato può essere valorizzata solo se incide sulla gravità dell’offesa, non essendo sufficiente l’espressione di una mera assenza di capacità a delinquere. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *