Riparazione per ingiusta detenzione: condotte pregresse ostative e sindacato sul quantum (Cass. pen. Sez. IV n. 13536 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice può valorizzare come elementi ostativi all’indennizzo le condotte già accertate con sentenze definitive, ancorché anteriori alla misura cautelare, quando esse abbiano concorso a creare la falsa apparenza del contesto associativo posto a fondamento della custodia. Il fatto che l’istante fosse già ristretto al momento dell’emissione della nuova ordinanza cautelare non esclude di per sé l’efficienza causale delle condotte pregresse, poiché il giudizio ostativo va riferito ai fatti storici su cui si è innestata la contestazione. Quanto al quantum, la liquidazione equitativa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e resta sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato, dovendo il provvedimento dare conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e delle circostanze che hanno condotto alla determinazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con il ruolo di organizzatore. Dopo una complessa vicenda processuale, segnata da annullamenti e giudizi di rinvio, egli veniva assolto dal reato associativo per mancanza del requisito del numero minimo di partecipanti.

Il condannato proponeva domanda di riparazione per la detenzione sofferta, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari. Il Giudice della riparazione accoglieva solo parzialmente, riconoscendo l’ingiustizia della detenzione per un periodo limitato, decorrente dalla sentenza di appello, e liquidando una somma inferiore a quella richiesta. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo corretta la valorizzazione, da parte del Giudice della riparazione, di tutti gli episodi oggetto delle precedenti condanne passate in giudicato. La successiva contestazione associativa è scaturita proprio da quei fatti, che singolarmente considerati avevano trovato il loro esito in pronunce definitive.

Il Collegio richiama la pluralità degli episodi di detenzione, trasporto e spaccio di rilevanti quantità di stupefacenti del tipo pesante, i contatti con i fornitori, il possesso di armi di provenienza illecita e l’utilizzazione di basi logistiche. Tali elementi, unitamente all’errore dell’Autorità giudiziaria, hanno creato la falsa apparenza dell’inserimento dell’istante in un contesto associativo, costituendo così elementi ostativi alla riparazione.

La tesi difensiva secondo cui il ricorrente, già ristretto dal novembre 2008 al maggio 2012, non avrebbe potuto influire sull’emissione e sul mantenimento della misura cautelare per il reato associativo è giudicata infondata, perché muove dall’erroneo presupposto che il Giudice della riparazione non dovesse considerare gli episodi oggetto dei reati per cui era già intervenuta condanna. Generica è inoltre la doglianza relativa a condotte riferite ad altri soggetti.

Quanto al quantum, la Corte osserva che rileva l’entità dell’indennizzo, non il periodo cui esso è riferito. Il giudice di merito, ravvisando un profilo colposo nella condotta del ricorrente, ha quantificato l’indennizzo in modo corrispondente alla specificità del caso. Le critiche difensive appaiono generiche, limitandosi a sostenere che l’indennizzo avrebbe dovuto essere maggiore.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, nel liquidare con criterio equitativo il quantum, è sufficiente che il giudice dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e delle circostanze che hanno condotto alla determinazione equitativa, sindacabile solo sotto l’aspetto della intrinseca ragionevolezza del risultato (Sez. IV n. 27474 del 02/07/2021; Sez. IV n. 6282 del 02/12/2005, dep. 2006). Nel caso in esame l’entità della liquidazione non appare irragionevole. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre nulla è dovuto al Ministero resistente, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 e Sezioni Unite n. 5466 del 28/01/2004, per il giudizio camerale non partecipato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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