Rimborso IVA versata in eccesso e decorrenza del termine biennale dalla fatturazione (Cass. civ. Sez. V n. 15385 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, alla domanda di restituzione dell’imposta erroneamente assoggettata ad aliquota eccedente quella applicabile, non rientrante tra le ipotesi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non già l’ordinaria prescrizione decennale. Il presupposto della restituzione decorre dalla data in cui la società subappaltatrice ha fatturato le prestazioni con l’aliquota agevolata, individuando il momento in cui il contribuente ha potuto constatare il versamento in eccesso. Non rileva il termine finale di ammissibilità delle spese previsto dal Regolamento comunitario, che opera nei soli rapporti interni tra beneficiario ed ente affidante.

Il Fatto

La società contribuente, nell’esecuzione di un progetto di sviluppo infrastrutturale finanziato con risorse comunitarie, aveva ricevuto un’anticipazione dall’amministrazione committente ed emesso due fatture con aliquota IVA ordinaria. La società subappaltatrice aveva invece fatturato le proprie prestazioni applicando l’aliquota agevolata. La differenza tra l’imposta versata in eccesso e quella effettivamente dovuta diede origine a un’istanza di rimborso, presentata quando il termine biennale era ormai decorso secondo i giudici di appello.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile il termine di decadenza biennale e tardiva l’istanza di restituzione. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, correggendo ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme al diritto.

Il primo motivo è infondato. La Corte conferma il proprio orientamento sulla cumulabilità tra la sospensione dei termini processuali introdotta in epoca emergenziale e la sospensione feriale. La relazione diacronica tra le due fattispecie è coerente con la ratio dell’intervento legislativo: le esigenze sanitarie non vengono meno quando l’attività debba compiersi in un termine già prorogato per altra ragione. L’art. 83, comma 2, decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso in via eccezionale le attività processuali, differendo la scadenza del termine iniziato durante tale periodo.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha esposto le ragioni di fatto e di diritto, individuando le date di liquidazione dell’imposta e il termine di rendicontazione, sicché il percorso argomentativo risulta adeguato e verificabile.

Il terzo motivo non merita accoglimento. La Corte ricostruisce il regime del rimborso d’imposta: il contribuente assume la posizione di creditore per aver in precedenza versato somme non dovute. In tema di IVA, la domanda di rimborso non rientrante tra quelle dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 è disciplinata dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, norma residuale di chiusura. Non trova applicazione l’art. 30 ter, introdotto dalla legge n. 167 del 2017, entrato in vigore successivamente alla presentazione dell’istanza.

Quanto alla decorrenza, la Commissione tributaria regionale ha errato nell’individuare il presupposto nella liquidazione periodica del tributo. Il momento rilevante è quello in cui la società subappaltatrice ha fatturato le prestazioni con aliquota agevolata, poiché solo allora il contribuente ha potuto constatare il versamento in eccesso. La fatturazione anticipata, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633/72, rende esigibile l’imposta anche senza esecuzione della prestazione. Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dal Regolamento comunitario, rileva nei soli rapporti interni tra la società e l’ente affidante, non anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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