Classificazione aziendale Inail: effetto dal giorno successivo alla comunicazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12406 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Fa eccezione il caso, espressamente previsto, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione. La regola opera sul piano sostanziale e impedisce l’efficacia retroattiva della nuova classificazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una cartella esattoriale emessa dall’Inail per premi pari a euro 14.933, conseguente alla rettifica della classificazione aziendale operata dall’Istituto in via retroattiva, tenendo conto dell’inquadramento in precedenza effettuato dall’Inps.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione del datore di lavoro e la Corte d’Appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante la precedente classificazione Inps, tanto più che il relativo provvedimento non era stato prodotto. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000, della legge n. 88 del 1989, dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 38 del 2000, per non avere la corte territoriale applicato retroattivamente l’inquadramento Inail sin dalla data dell’inquadramento operato dall’Inps.
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente nulla dice sul documento di classificazione non prodotto secondo la corte territoriale: sotto tale profilo il motivo non si parametra alla sentenza impugnata e non risulta decisivo.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cassazione n. 36052 del 2023 e Sez. L n. 19979 del 10.08.2017, Rv. 645597-01), affermando il principio cui ha inteso dare continuità.
In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 prel., il provvedimento di variazione della classificazione di un’impresa a fini contributivi — adottato d’ufficio o su domanda — e di rettifica della relativa tassazione errata ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi espressamente previsti in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori, e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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