Inquadramento e ius variandi nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5286 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la materia degli inquadramenti del personale è affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva, che interviene senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme sulle mansioni proprie del lavoro subordinato privato. Le scelte contrattuali sull’inquadramento, sulla corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree e sulla individuazione dei profili sono pertanto sottratte al sindacato giurisdizionale. L’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi attraverso la previsione di aree omogenee, nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili, ancorché in base a una precedente classificazione fossero ritenute di diverso rilievo professionale e retributivo. In tale sistema tutte le mansioni comprese nell’area sono professionalmente equivalenti ed esigibili dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, restando irrilevante che il dipendente sia stato in concreto privato di specifiche prestazioni rientranti in astratto nella declaratoria dell’area di inquadramento.

Il Fatto

Tre dipendenti del Ministero della Difesa, in servizio presso il Policlinico militare di Roma e inseriti nella ex categoria B3 (poi F3), hanno chiesto la condanna dell’amministrazione ad adibirli alle mansioni svolte fino all’estate 2012, con declaratoria di illegittimità del loro inquadramento e risarcimento dei danni. Essi assumevano di avere svolto di fatto le funzioni di tecnico sanitario di radiologia medica e di essere stati inquadrati d’ufficio, prima, nel profilo di assistente tecnico sanitario e, poi, in quello di assistente sanitario, profili non corrispondenti alla categoria di appartenenza.

Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolati sulla illegittima duplicazione dei profili, sulla violazione del principio di equivalenza delle mansioni e sul cattivo esercizio dello ius variandi da parte dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della pubblica amministrazione. A fronte di una notifica del ricorso del 13 giugno 2018, l’atto era stato consegnato all’Ufficiale giudiziario il 26 luglio 2018: poiché la notifica del controricorso deve avvenire, ex art. 370 c.p.c., nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, e questo deve essere eseguito, ex art. 369 c.p.c., nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il termine era scaduto il 23 luglio 2018. Neppure ricorrevano i requisiti minimi dell’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370, difettando l’atto della chiara esposizione dei fatti di causa e delle argomentazioni giuridiche.

Nel merito, i tre motivi sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Anzitutto le censure chiedevano alla Suprema Corte di prendere diretta cognizione e di interpretare i contratti integrativi, compito che non le spetta. Inoltre, spetta al giudice del merito l’interpretazione e qualificazione della domanda: la Corte d’appello aveva ritenuto che i ricorrenti si fossero doluti della legittimità del loro inquadramento, e la relativa rilevazione è sindacabile solo nei tassativi casi indicati dall’art. 360 c.p.c. (vizio di nullità processuale, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, error in judicando o error facti), come precisato dalla Cass., Sez. 3, n. 11103 del 10 giugno 2020. Nel caso esaminato i ricorrenti si sono limitati a criticare genericamente l’interpretazione, prospettandone inammissibilmente una alternativa.

Un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dall’art. 360 bis c.p.c., poiché la corte territoriale ha deciso in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 1241 del 25 gennaio 2016), secondo cui nel pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti è affidata alla contrattazione collettiva e le scelte contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale. La Corte ha ribadito che l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti attraverso aree omogenee (Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019) e che il CCNL del 14 settembre 2007 per il comparto Ministeri ha introdotto un sistema di classificazione improntato a flessibilità, in cui le posizioni economiche sono sostituite dalle fasce retributive e tutte le mansioni dell’area sono considerate professionalmente equivalenti ed esigibili ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 33141 del 16 dicembre 2019). I ricorrenti non hanno addotto elementi idonei a modificare tale orientamento.

Da ciò consegue che non assume rilievo il fatto che, con l’ordine di servizio dell’agosto 2012, l’amministrazione abbia precluso ai ricorrenti prestazioni in astratto rientranti nella declaratoria dell’area: è sufficiente che siano state assegnate mansioni ricomprese nell’area di appartenenza. La corte territoriale ha accertato in fatto che le mansioni svolte dal 2012 rientravano nel profilo di assistente sanitario, e tale verifica non è più contestabile in sede di legittimità. Per difetto di interesse è dunque inammissibile anche la doglianza sul risarcimento del danno. Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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