Detrazione IVA e prova dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 5489 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detrazione dell’imposta assolta su operazioni passive è consentita solo nella misura in cui i beni e i servizi acquisiti siano impiegati ai fini delle operazioni soggette a imposta, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972. Spetta a chi invoca la detrazione provare che le operazioni passive sono state compiute nell’esercizio d’impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, ogni volta che l’inerenza sia contestata dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice tributario deve accertare in concreto la sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, non potendosi far discendere l’inerenza dal mero svolgimento formale di attività commerciale. La pronuncia che ritenga assolto l’onere probatorio senza verificare tale nesso è viziata da difetto di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento con cui ha contestato l’indetraibilità dell’IVA relativa a operazioni passive dichiarate, in quanto riferite ad acquisti ritenuti non inerenti all’attività d’impresa. L’Ufficio ha inoltre disconosciuto un credito risultante dalla dichiarazione e irrogato sanzioni per indebita detrazione e per irregolare tenuta della contabilità.
La società ha impugnato l’avviso. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello della contribuente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a motivi di violazione di legge e di error in procedendo, lamentando l’incomprensibilità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento dell’onere probatorio sull’inerenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della detrazione IVA sulle operazioni passive richiamando la costante giurisprudenza di legittimità. Il principio è che la detrazione è ammessa soltanto nella misura in cui i beni e i servizi siano impiegati ai fini delle operazioni soggette a imposta. La possibilità di detrarre l’imposta presuppone che gli acquisti siano impiegati nell’ambito di un’attività economica e che l’inerenza a tale attività sia specificamente provata ogniqualvolta essa venga posta in dubbio dall’Amministrazione finanziaria. La Corte richiama, in proposito, un consolidato indirizzo di legittimità.
Il giudice di merito deve quindi accertare in concreto l’inerenza delle spese relative all’immobile all’attività d’impresa, verificando la sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche secondo una valutazione meramente prospettica.
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata non si è conformata a tale indirizzo sull’assolvimento dell’onere probatorio. La pronuncia risulta priva di motivazione con riguardo a due delle tre unità immobiliari, facendo discendere l’inerenza dal mero svolgimento di attività d’impresa. Si tratta, osserva la Corte, di circostanza non provata in concreto, non essendosi formato alcun giudicato sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame: l’Agenzia ha contestato, sia in primo sia in secondo grado, l’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa organizzata al fine di ricavare utili.
La Corte afferma infine che lo svolgimento di attività commerciale di per sé non soddisfa il requisito dell’inerenza, essendo onere di chi invoca la detrazione provare che le operazioni passive sono state effettivamente compiute nell’esercizio d’impresa, in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
All’accoglimento dei primi due motivi, valutati congiuntamente, consegue l’assorbimento degli altri. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, in diversa composizione, al giudice di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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