Recupero ritenute indebite: facoltà alternativa di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 10069 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimborso avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, per le ritenute operate dal sostituto d’imposta su somme successivamente restituite, non richiede la prova dell’integrale restituzione al lordo delle somme indebitamente percepite, atteso che l’alternatività della legittimazione ad agire del sostituto e del sostituito determina la sostanziale autonomia dei relativi rapporti rispetto al rapporto fiscale. La facoltà di recupero mediante deduzione dal reddito degli anni successivi, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r., non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso delle somme versate in relazione ad un’obbligazione tributaria inesistente. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c., a prescindere dall’apertura degli uffici Unep o postali.
Il Fatto
Il contribuente, ex dipendente, aveva ottenuto una retribuzione in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente annullata in appello, ed era stato costretto a restituire al datore di lavoro l’importo percepito al lordo della ritenuta Irpef. Aveva quindi chiesto il rimborso della somma corrispondente alla ritenuta, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma l’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo l’applicabilità dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r., che prevedeva la sola deducibilità delle somme restituite.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, e la Commissione tributaria regionale, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia su un motivo di appello e la violazione dell’art. 10 t.u.i.r.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal contribuente sul rilievo che il termine di sessanta giorni, scaduto di sabato, non potesse beneficiare della proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c., essendo gli uffici Unep e postali aperti in quel giorno. L’eccezione è stata respinta: la proroga di diritto al primo giorno non festivo opera per il compimento di tutti gli atti processuali svolti fuori udienza, ivi incluse le notificazioni, senza che rilevi l’apertura degli uffici.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, richiamando il principio per cui tale vizio sussiste solo quando manchi completamente una decisione su un punto indispensabile. La sentenza impugnata, avendo accolto la domanda di rimborso, risultava incompatibile con l’accoglimento del motivo di appello, che doveva ritenersi implicitamente rigettato. L’Agenzia aveva inoltre sollevato una questione priva di rilievo, non essendo necessaria la prova dell’integrale restituzione delle somme al lordo delle ritenute, data l’alternatività della legittimazione del sostituto e del sostituito.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la deduzione ex art. 10 t.u.i.r. costituisce una mera facoltà del contribuente, il cui mancato esercizio non preclude l’azione di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di strumenti alternativi. La successiva modifica normativa, che ha espressamente previsto l’alternativa, ha confermato tale interpretazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese.
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Nota della Redazione
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