Il giudicato esterno TASI preclude l’accertamento IMU sugli stessi immobili (Cass. civ. Sez. 5 n. 9936 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno si forma anche nel processo tributario e spiega efficacia preclusiva nei giudizi tra le stesse parti, sebbene relativi a tributi diversi, quando questi risultino fondati sulle medesime circostanze fattuali. Tale efficacia non è preclusa dal principio di autonomia dei periodi d’imposta né dalla diversità dei tributi, quando l’accertamento definitivo abbia riguardato qualificazioni giuridiche o elementi caratterizzati da durevolezza nel tempo, come la destinazione di un immobile allo svolgimento di attività non commerciale.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, emesso da Roma Capitale in relazione ad alcuni immobili di sua proprietà. L’atto impositivo contestava l’esenzione e irrogava sanzioni per omessa dichiarazione.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, in parziale accoglimento dell’appello del Comune, confermava la pretesa per diverse unità immobiliari, escludendo l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione dei religiosi e per quelli non destinati in modo esclusivo ad attività istituzionali. L’ente ricorreva in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di merito in ordine al giudicato esterno. La ricorrente aveva allegato il passaggio in giudicato di una sentenza di primo grado tra le stesse parti, relativa all’avviso TASI per il medesimo anno 2015 e avente ad oggetto gli stessi immobili, che aveva escluso la debenza del tributo per lo svolgimento di attività non commerciale.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse. Tale principio non trova deroga per le situazioni giuridiche di durata, né il riferimento all’autonomia dei periodi d’imposta consente un’ulteriore disamina della qualificazione giuridica del rapporto contenuta in una decisione passata in giudicato.
Conformandosi a tale indirizzo, la Cassazione ha precisato che l’accertamento definitivo su un punto fondamentale comune può spiegare efficacia preclusiva in altri giudizi tra le stesse parti, anche se relativi a tributi diversi, quando questi siano fondati sulle medesime circostanze fattuali. Questa efficacia è tanto più evidente quando i presupposti siano accertati in relazione al medesimo anno d’imposta, come nella specie, in cui la sentenza passata in giudicato aveva escluso la debenza della TASI per il 2015 accertando lo svolgimento di attività non commerciale.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando il Comune alla refusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.