Contributi agricoli su terreni mai posseduti: responsabilità per dichiarazione eccessiva intenzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 274 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La percezione indebita di contributi comunitari per il settore agricolo, conseguita mediante l’indicazione nelle domande uniche di pagamento di terreni sui quali il richiedente non vanta alcun valido titolo di conduzione, integra la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale prevista dalla normativa euro-unitaria e configura responsabilità amministrativa per danno erariale. La falsità dei titoli di conduzione esclude la disponibilità giuridica dei terreni, condizione essenziale dell’erogazione, e rende invalide le domande presentate. Il danno risarcibile corrisponde all’intero importo indebitamente erogato dall’organismo pagatore, che va individuato quale amministrazione danneggiata. La condotta dolosa del beneficiario fonda il nesso eziologico tra dichiarazione mendace ed esborso.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Corte dei conti ha citato in giudizio il titolare di un’azienda agricola per il danno erariale derivante dalla percezione indebita di contributi comunitari nelle campagne 2010, 2011 e 2012. L’attore ha quantificato il pregiudizio in euro 141.578,56 e ne ha chiesto la condanna al risarcimento in favore dell’organismo pagatore regionale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L’azione trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, dalla quale è emerso che il convenuto aveva indicato nelle domande uniche di pagamento terreni non posseduti in base ad alcun valido titolo, dichiarandosi falsamente proprietario o possessore e producendo contratti di affitto di fondo rustico risultati non genuini. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione riconosce anzitutto la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 1, legge n. 20/1994, trattandosi di danno erariale per indebita percezione di contributi erogati mediante titoli di conduzione falsi. I fondi comunitari corrisposti dall’organismo pagatore costituiscono risorse pubbliche, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il convenuto, regolarmente citato e non costituitosi, è dichiarato contumace ai sensi dell’art. 143 del codice di giustizia contabile. La Corte esamina quindi nel merito l’azione erariale, che ritiene fondata e accoglie integralmente.

Sul piano oggettivo, la condotta viola, per la campagna 2010, i regolamenti CE nn. 1782/2003 e 796/2004, in particolare l’art. 51 di quest’ultimo in tema di dichiarazione eccessiva intenzionale; per le campagne 2011 e 2012, i regolamenti CE nn. 73/2009 e 1122/2009. La disciplina comunitaria, unitamente alla normativa nazionale (d.P.R. n. 503/1999 e d.P.R. n. 445/2000), subordina l’erogazione alla sussistenza di titoli giuridicamente idonei e debitamente documentabili, sanzionando le dichiarazioni mendaci con la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso concreto il convenuto ha intenzionalmente attestato il falso sulla disponibilità giuridica dei terreni per le annualità 2010-2012, allegando contratti di affitto e altri titoli di conduzione risultati falsi all’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza. La Corte richiama sul punto la propria precedente pronuncia Sez. giur. Calabria n. 214/2025, che ha qualificato analoga condotta come dichiarazione eccessiva intenzionale, e afferma il nesso eziologico tra le dichiarazioni mendaci e l’indebita erogazione, che non sarebbe avvenuta in assenza dei requisiti prescritti. Il danno liquidato coincide con l’intero importo percepito, pari a euro 141.578,56, e il risarcimento è disposto in favore dell’organismo pagatore, individuato quale amministrazione danneggiata. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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