Irregolarità del conto economale per assenza di regolamento e controllo dei reintegri (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 251 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si estingue per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. quando il deposito del conto è perfezionato tramite il sistema informatico dell’amministrazione in data successiva a quella della mera sottoscrizione digitale di un estratto del registro economale. L’assenza della sottoscrizione del registro da parte dell’agente contabile non determina l’improcedibilità del giudizio quando l’agente abbia sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, e abbia operato secondo le modalità operative imposte dall’amministrazione. La gestione del fondo economale è irregolare quando si svolge in assenza di un regolamento specifico, sulla base di prassi interne non formalizzate e con reintegri sottratti a controllo preventivo. La responsabilità dell’agente contabile va valutata alla luce del contesto procedurale e informativo predisposto dall’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2018, resa da un’agente contabile con funzioni di economo. Il conto era stato depositato tramite il sistema informatico dell’amministrazione e risultava privo della sottoscrizione dell’agente, con documentazione di parificazione e relazione dell’organo di controllo interno contestate dal Magistrato istruttore.
La relazione di irregolarità contestava numerosi profili: rendicontazione automatica dei reintegri, utilizzo di anagrafiche generiche, spese non documentate, superamento della dotazione iniziale del fondo, rimborsi di spese di esercizi precedenti, acquisto di valori bollati senza conto separato e rimborso di spese non riconducibili ai criteri di urgenza e imprevedibilità. La difesa eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e contestava nel merito la sussistenza delle irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dai sistemi informativi emerge che la resa del conto è stata effettuata in data 19 novembre 2019, mentre la data anteriore indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito ai fini dell’art. 140, comma 3, c.g.c. La relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. è stata depositata entro il quinquennio.
Supera poi i profili di improcedibilità. Quanto alla mancanza di sottoscrizione, il conto è costituito dalla stampa del registro estratta dal sistema gestionale, sottoscritta dal responsabile del procedimento per la parificazione; l’agente ha però sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, e ha operato secondo modalità che non prevedevano la sottoscrizione del registro. Quanto alla parificazione, il decreto dirigenziale acquisito in istruttoria, riferito a un conto della stessa tipologia e del medesimo esercizio, attesta l’assenza di errori e l’esito positivo della verifica, ed è estensibile per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile.
Nel merito, il Collegio rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate. Il regolamento di ateneo, all’art. 64, disciplinava la gestione in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo chiaro. La gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo nel 2021 in un regolamento specifico.
Il Collegio censura il sistema informatico gestionale, che non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni e non esponeva i dati contabili analitici; le descrizioni generiche e l’uso di anagrafiche impersonali impedivano la verifica immediata della natura e della finalità della spesa. Quanto ai reintegri, avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a ogni controllo preventivo. La maggior parte delle spese è stata sostenuta mediante rimborsi a dipendenti su richieste presentate ex post, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.
Le irregolarità sono ricondotte a una gestione condizionata da prassi non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. L’agente ha operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, senza condanna dell’agente, demandando agli organi dell’ateneo l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati indicati i motivi a sostegno e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.