Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 491 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, dichiarata dal ricorrente prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., richiamato nel giudizio contabile. Il giudice dichiara l’estinzione con pronuncia che, in assenza di soccombenza sostanziale, comporta la compensazione delle spese. La rinuncia opera sul piano processuale e non richiede l’accertamento del merito della pretesa, rimanendo estranea al thema decidendum la questione sostanziale prospettata dalla parte.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei Conti chiedendo la riliquidazione della pensione. Ha richiamato il decreto-legge n. 78/2010 — il c.d. tetto salariale — sostenendo che il blocco stipendiale non possa estendersi ai trattamenti pensionistici e invocando precedenti giurisprudenziali conformi.

Ha chiesto la condanna delle resistenti, in solido, al pagamento degli arretrati per i maggiori ratei, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali, anche anatocistici. Con successiva nota ha però rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese e rappresentando di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio monocratico ha preso atto della rinuncia agli atti intervenuta nel corso del giudizio. La rinuncia è stata dichiarata dal ricorrente con apposita nota depositata prima dell’udienza, con contestuale richiesta di estinzione e di compensazione delle spese di lite.

La Corte ha rilevato che la rinuncia non è stata accompagnata dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Questo dato conferma la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente, il quale ha scelto di non coltivare la pretesa prima ancora che il contraddittorio si instaurasse formalmente nei confronti delle resistenti.

Su tali presupposti la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, richiamando l’istituto processuale civilistico applicabile al rito contabile. La declaratoria di estinzione segue automaticamente la rinuncia, senza necessità di accertare il fondamento della domanda di riliquidazione pensionistica.

In coerenza con la rinuncia, il Collegio ha disposto nulla per le spese, non essendovi soccombenza da regolare tra le parti. La decisione fissa inoltre il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza e demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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