Dichiarazione IVA emendabile in sede contenziosa per errori del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6695 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi e quella IVA hanno natura di dichiarazione di scienza e sono pertanto emendabili, ritrattabili e contestabili anche in sede giudiziaria dal contribuente che vi ha interesse. Al contribuente è sempre consentito provare, in sede contenziosa, che l’originaria dichiarazione è viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non sussisteva. La dichiarazione integrativa incontra i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta a evitare un danno per la P.A., mentre se intesa a emendare errori in danno del contribuente è soggetta al termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito, ferma restando la facoltà di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e di opporsi in ogni caso alla maggiore pretesa tributaria.

Il Fatto

Un ente territoriale riceveva una cartella di pagamento per IVA relativa al 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Amministrazione finanziaria disconosceva il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno 2005 e riportato nel Modello Unico 2007, per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2005.

Il giudice di prime cure annullava parzialmente la cartella, riconoscendo il credito riferibile al 2005 e confermando la ripresa per la parte relativa al 2004. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’ente, senza sospendere il processo in attesa della definizione di un giudizio ritenuto pregiudiziale sull’annualità 2004. Avverso tale decisione l’ente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa e sull’esistenza di un credito IVA infrabiennale, con conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.

Il giudice d’appello, nella sua motivazione, non si era pronunciato sulla questione, pur risultando la stessa effettivamente proposta in appello. La Corte rileva che la dichiarazione IVA costituisce dichiarazione di scienza, richiamando l’ordinanza n. 18405/2021, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anche in sede giudiziaria dal contribuente che vi ha interesse.

Sul punto la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13378/2016, cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 30796/2018. Il contribuente può sempre provare che la dichiarazione è viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, opponendosi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

La censura è dunque fondata in diritto. Il secondo motivo, qualificato come più liquido, è accolto con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per l’accertamento dell’esistenza o meno del credito fatto valere dall’Amministrazione nella cornice biennale dal momento in cui è asseritamente sorto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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