Inammissibile il ricorso che ripropone in Cassazione un giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 6696 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, il vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile, avendo il ricorrente l’onere di allegare e provare che le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza d’appello sono diverse da quelle della decisione di primo grado. È inammissibile il ricorso che, pur formalmente articolato sul vizio di legge, chieda in realtà una rivalutazione del merito. La censura sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova né indica i testi.

Il Fatto

Un cliente convenne in giudizio una banca chiedendo il risarcimento del danno derivatogli dalla mancata concessione di credito e dalla revoca di un affidamento, asseritamente causati dalla permanenza, nei sistemi informatici dell’istituto, di un’iscrizione ipotecaria già cancellata. La banca si difese e propose domanda riconvenzionale per il saldo debitore del conto corrente.

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda attorea e accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello di Milano respinse l’impugnazione, ravvisando una domanda nuova inammissibile, la mancanza di prova del preteso danno e l’assenza di condotte illegittime della banca. Il cliente ricorse per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della doppia conforme. La proposta di definizione anticipata aveva rilevato che, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiamando Sezioni Unite n. 22430 del 2018.

Il ricorrente aveva chiesto la trattazione in pubblica udienza sostenendo che le ragioni di fatto dei due gradi fossero diverse, se non in antitesi. La Corte però precisa che l’inammissibilità non dipende soltanto dalla doppia conforme, ma soprattutto dal fatto che il ricorso è chiaramente versato in fatto e mira a un accertamento di merito.

Quanto al primo motivo, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse considerato quanto emergeva da un atto di diffida stragiudiziale, ossia la sequenza causale tra la mancata regolarizzazione dello scoperto e la presenza dell’iscrizione nel database. La Corte osserva che il giudice d’appello ha invece esaminato quel fatto, ritenendolo irrilevante: la presenza dell’iscrizione non era provata come causalmente rilevante rispetto alla richiesta di rientro, motivata dall’inadempimento del piano di rientro.

Il secondo motivo riguarda il diniego di ammissione di una prova testimoniale formulata in primo grado. La Corte richiama il principio per cui l’omessa ammissione della prova è denunciabile solo se ha determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, secondo Cass. n. 27415 del 2018. Ma l’inammissibilità si colloca in una fase logica anteriore: la sentenza d’appello non conteneva alcuna doglianza sulla mancata ammissione della prova, di guisa che la censura è inammissibile per la sua novità, a prescindere dal difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto i capitoli di prova né indicato i testi, come richiesto da Cass. n. 23348 del 2011 e Cass. n. 9748 del 2010.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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