Doppia ratio decidendi e onere di impugnazione di entrambe (Cass. civ. Sez. II n. 16422 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito che si fondi su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione adottata, configura una pronuncia a motivazione plurima: il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. La ratio decidendi secondaria o subordinata non è un mero obiter dictum ed è idonea a formare giudicato. In tema di compravendita, il prezzo è inesistente, con conseguente nullità del contratto ex artt. 1418 e 1470 cod. civ., solo quando esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato, dovendo tale esclusione emergere dal testo negoziale e non da elementi esterni o postumi. La sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, che deve autonomamente rivalutare il fatto, salvo il diverso caso della sentenza di assoluzione dibattimentale.

Il Fatto

La ricorrente, erede di una venditrice, agisce per far dichiarare la nullità o l’annullamento di due atti pubblici di vendita della nuda proprietà immobiliare, per asserita incapacità di intendere e di volere dell’alienante o per inesistenza del prezzo, oltre a domande restitutorie e risarcitorie. Il convenuto, acquirente, resiste eccependo la prescrizione e sostenendo che il prezzo era stato corrisposto in epoca anteriore mediante plurime elargizioni.

Il Tribunale rigetta le domande per difetto di prova dell’incapacità. La Corte d’appello di Napoli conferma la decisione, rilevando la prescrizione dell’azione di annullamento e, in via subordinata, la sua infondatezza nel merito. La ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle risultanze del procedimento penale. La Corte lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte d’appello ha anzitutto dichiarato la prescrizione della domanda di annullamento ex artt. 1425, secondo comma, e 428 cod. civ., per il decorso del termine quinquennale ex art. 1442 cod. civ., e solo in via subordinata ne ha affermato l’infondatezza nel merito. Il motivo censura quindi soltanto la ratio decidendi subordinata.

La sentenza che, dopo aver aderito a una prima ragione, ne accolga una seconda a sostegno della decisione, non incorre in contraddittorietà della motivazione e non integra un mero obiter dictum. Essa configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, entrambe idonee a sorreggerla, con l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità, come affermato da numerosi precedenti richiamati.

Sul merito, la Corte ricorda che la fattispecie di circonvenzione d’incapace ex art. 643 cod. pen. è norma imperativa la cui violazione comporta la nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ. Nel caso concreto, però, la Corte d’appello ha verificato il difetto di riscontri sull’assenza di volontà dell’alienante, valutando le risultanze del procedimento penale e gli elementi probatori civili. La sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non ha efficacia extra-penale e non può equipararsi all’affermazione della responsabilità penale, sicché il giudice civile deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto.

Il secondo e il terzo motivo riguardano la ripetizione dell’indebito e la nullità della vendita per inesistenza del prezzo. La Corte dichiara il secondo inammissibile, perché la dichiarazione confessoria invocata attiene a vicende diverse da quella censurata. Il terzo è infondato: il prezzo è inesistente solo se programmaticamente destinato a non essere pagato, dovendo tale esclusione emergere dal testo negoziale e non da elementi esterni o postumi. L’accordo di compensazione del prezzo con un debito pregresso attiene all’esecuzione e non al perfezionamento del contratto, e non ne determina la nullità.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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