Dichiarazioni emendative: in sede contenziosa nessun termine di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 32904 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase amministrativa le dichiarazioni integrative o emendative del contribuente sono soggette ai termini di decadenza di cui all’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998. Diversamente, in sede contenziosa il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 citato. Ne deriva che i giudici di merito non possono dichiarare la decadenza del contribuente dal potere di far valere tali errori una volta instaurato il giudizio. La regola opera anche quando non si faccia valere un controcredito in compensazione, con conseguente annullamento della pretesa fiscale fondata sul diniego del riconoscimento degli oneri deducibili.
Il Fatto
All’esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi di un contribuente, e del successivo contraddittorio cartolare, gli veniva notificata una cartella di pagamento per IRPEF, comprensiva di interessi e sanzioni.
Il ricorso proposto davanti alla Commissione tributaria provinciale veniva rigettato. In appello la Commissione tributaria regionale confermava il diniego, ritenendo che l’Ufficio non potesse variare d’iniziativa la pretesa e che il contribuente fosse decaduto dal potere di presentare una dichiarazione integrativa o emendativa per decorso dei termini. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti temporali per la presentazione delle dichiarazioni integrative o emendative, di cui agli artt. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998. La Corte lo ritiene fondato, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, ancora costituente il diritto vivente in materia.
Da quella pronuncia il Collegio trae una distinzione netta: nella fase amministrativa le dichiarazioni emendative sono soggette ai termini di decadenza appena richiamati; nella sede contenziosa, invece, va riconosciuta al contribuente la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 citato.
Poiché nella fattispecie non si faceva valere un controcredito in compensazione, la vicenda ricade proprio in questa seconda ipotesi. I giudici di merito hanno quindi errato nel non riconoscere al contribuente la possibilità di opporsi alla rettifica, avendo egli dimostrato sin dal primo grado la sussumibilità, quali oneri deducibili, della somma versata a titolo di contributi per previdenza complementare in forma assicurativa, in misura superiore a quella riconosciuta. La cartella va pertanto annullata.
Anche il secondo motivo, per violazione dell’art. 10 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., merita accoglimento. La pronuncia d’appello dedica alla questione solo la premessa dei motivi di diritto, senza trarne conclusioni: il mezzo può quindi essere riqualificato come censura di omessa pronuncia, in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità se il vizio è chiaramente individuabile (Sez. V n. 759 del 2025). Nel merito, il provvedimento contrasta con l’art. 10 del TUIR laddove, muovendo da una pretesa decadenza, non riconosce gli ulteriori oneri deducibili a titolo di contributi versati con modello F24. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la cartella annullata, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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