Difetto di giurisdizione sulla riliquidazione del TFS dei dipendenti di polizia penitenziaria (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 86 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni non si estende alle questioni relative al trattamento di fine servizio. La domanda di ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria, il cui rapporto di impiego è disciplinato in regime di diritto pubblico, esula dalla materia pensionistica e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio. Resta riservata alla decisione definitiva ogni valutazione sulla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’adeguamento contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione e del trattamento di fine servizio in applicazione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal D.P.R. n. 57/2022, con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli arretrati.
L’INPS si è costituito contestando la domanda e rilevando di procedere alla liquidazione sulla base dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, il quale non avrebbe trasmesso alcuna comunicazione di ricalcolo. Il Ministero della Giustizia non si è costituito. La causa è stata discussa all’udienza del 2 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale la questione, scrutinabile anche d’ufficio, della propria giurisdizione sulla domanda di ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio. Dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, la Corte ricostruisce i limiti della propria giurisdizione esclusiva in materia di pensioni.
Secondo il Collegio, tale giurisdizione è circoscritta a quanto concerne il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto. Ne resta esclusa ogni questione connessa al rapporto di pubblico impiego, comprese quelle riguardanti il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione. Sul punto il giudice richiama Cass. SSUU, sentenza n. 11849/2016.
Ai fini dell’individuazione del plesso giudiziario munito di giurisdizione, la Corte rileva che la legge n. 395/1990 ha istituito il Corpo di polizia penitenziaria ponendolo alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e qualificandolo come Corpo civile facente parte delle forze di polizia. Il rapporto di impiego degli appartenenti a tale Corpo è disciplinato in regime di diritto pubblico.
Ne deriva che le controversie relative a tale rapporto restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, in forza dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Trattandosi di questione che esula dalla materia pensionistica, la Corte afferma il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda concernente il trattamento di fine servizio, in favore del giudice amministrativo territorialmente competente.
Il giudice riserva invece alla decisione definitiva ogni valutazione sulla domanda di ricalcolo e riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’adeguamento contrattuale. Rileva che il fascicolo amministrativo, la cui trasmissione era stata disposta con il decreto di fissazione udienza, non risulta depositato dal Ministero. Ordina pertanto a quest’ultimo di trasmettere copia integrale del fascicolo e una relazione esplicativa entro il termine assegnato, fissa i termini per le note difensive e rinvia la trattazione a nuova udienza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.