Falso diploma e mansioni routinarie: danno erariale ridotto al 50% dei compensi netti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 128 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occultamento doloso è insito nella frode commessa ai danni della pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorrente dalla scoperta del danno, che nei fatti aventi rilevanza penale si identifica con la conoscibilità giuridica e matura al momento del rinvio a giudizio. La notifica dell’invito a dedurre eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è rituale quando l’ufficiale giudiziario abbia svolto le formalità prescritte presso la residenza anagrafica del destinatario, senza necessità di ulteriori ricerche. In tema di danno erariale, nell’ipotesi di accesso a un impiego pubblico mediante la produzione di un titolo di studio falso per lo svolgimento di prestazioni routinarie e fungibili, la pubblica amministrazione fruisce di un vantaggio non integrale ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, con conseguente riduzione del danno, quando il lavoratore sia privo di qualunque titolo idoneo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una lavoratrice, impiegata come collaboratore scolastico ATA con contratti a tempo determinato, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito dal Ministero dell’Istruzione per la percezione di retribuzioni indebite. L’incarico era stato conseguito grazie all’inserimento in graduatoria sulla base della dichiarazione di possesso di un diploma di qualifica rivelatosi falso, acquistato da un’organizzazione criminale dedita alla produzione di titoli contraffatti. La convenuta, rinviata a giudizio per truffa aggravata e falso, si è costituita eccependo la prescrizione dell’azione, la nullità dell’atto di citazione per irrituale notifica dell’invito a dedurre e, nel merito, l’assenza di dolo e l’insussistenza del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta nullità della citazione, ha ritenuto la notifica dell’invito a dedurre ritualmente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo stato l’atto depositato presso la casa comunale, con affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa, senza che fossero necessarie ulteriori ricerche in altri luoghi. Il perfezionamento della notifica per il destinatario avviene con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, restando irrilevante il successivo ritiro del plico.
Ha inoltre escluso la prescrizione, rilevando che la condotta fraudolenta, dolosamente occultata, comporta l’applicazione del termine quinquennale dalla scoperta del danno. Tale scoperta, per i fatti aventi rilevanza penale, coincide con la richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui matura l’esatta conoscenza della condotta illecita nella sua gravità e articolazione. Nel caso di specie, il termine è decorso dal 12.4.2022, data del rinvio a giudizio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la condotta illecita pienamente provata sulla base degli elementi acquisiti in sede penale: la pergamena prodotta apparteneva a uno stock consegnato a un diverso istituto, la sessione d’esame non si era mai tenuta e i componenti della commissione avevano disconosciuto le firme. Ha qualificato l’elemento soggettivo come dolo, essendo il titolo stato acquistato e non conseguito a seguito di un regolare percorso di studi, reputando inconferente l’eventuale convinzione della convenuta di aver acquistato un titolo genuino.
Quanto al danno, la Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, condiviso dalle sezioni d’appello, che distingue tre ipotesi: le prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione, per le quali consegue l’obbligo di restituzione integrale; le prestazioni routinarie svolte da soggetto comunque in possesso del titolo prescritto, per le quali non sussiste danno; le prestazioni routinarie svolte da soggetto privo del titolo, per le quali la PA fruisce di un vantaggio non integrale ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, con riduzione proporzionale del danno.
Nel caso di specie, la convenuta non solo non possedeva il diploma di qualifica vantato, ma era priva di qualunque titolo idoneo all’accesso alle mansioni di collaboratore scolastico. Tali mansioni, descritte dal CCNL come attività elementari di accoglienza, pulizia e sorveglianza, non richiedono particolari specializzazioni e sono fungibili. La Corte ha pertanto condannato la convenuta al pagamento del 50% dei compensi netti percepiti, pari a € 10.115,05, oltre interessi legali e spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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