Causa di servizio e concausa efficiente: onere probatorio del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della pensione privilegiata, richiede la prova che l’attività lavorativa abbia costituito causa ovvero concausa efficiente e determinante della patologia, secondo il disposto dell’art. 64, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Tale prova deve essere fornita dal ricorrente in modo puntuale e rigoroso, mediante l’indicazione degli specifici fattori connessi alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni che hanno inciso sull’insorgenza o sull’aggravamento della malattia. Non è sufficiente il generico riferimento alle mansioni svolte né la circostanza che l’attività lavorativa esponga, per sua natura, a fattori potenzialmente patogeni. Il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle carenze probatorie della parte, assumendo altrimenti una funzione esplorativa non consentita.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento con il grado di caporal maggiore scelto, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in coxartrosi in esiti di displasia congenita dell’anca, con esiti di intervento di artroprotesi. Il ricorrente ha dedotto di avere iniziato ad accusare dolori all’anca sinistra dalla fine del 2014, dopo anni di attività addestrative e operative, anche in missioni internazionali, con mansioni di motorista e conduttore di automezzi.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso parere negativo, ritenendo che l’attività di servizio non potesse essere legata causalmente all’infermità, neppure in termini di concausa, avendo al più svolto il ruolo di occasione rivelatrice. Il Ministero della difesa ha quindi rigettato l’istanza con proprio decreto. Il ricorrente ha prodotto una consulenza di parte che, pur riconoscendo la natura congenita della patologia, ha concluso per la dipendenza da causa di servizio sotto il profilo concausale, invocando la mancata diagnosi al momento dell’arruolamento e la gravosità del servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della difesa, rilevando che il ricorso risulta limitato all’accertamento della causa di servizio ai fini pensionistici e rientra pertanto nel perimetro della giurisdizione contabile. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia, essendo l’INPS l’unico contraddittore necessario nel giudizio pensionistico.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui grava sul ricorrente l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. Con riferimento alla pensione privilegiata, l’art. 64, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973 richiede la dimostrazione che le infermità siano state determinate causalmente dall’adempimento degli obblighi di servizio, in termini di causa o concausa efficiente e determinante.
La Corte ha precisato che la prova deve riguardare la riconducibilità della patologia alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, in modo puntuale e rigoroso, richiamando sul punto Corte conti, Sez. Campania n. 368/2021, Sez. Sicilia n. 514/2018 e n. 255/2020, nonché Corte conti, Sez. Lombardia n. 165/2022.
Nel caso concreto, le deduzioni della difesa e la consulenza di parte si sono limitate a ripercorrere le mansioni svolte senza indicare quali specifici fattori connessi alle concrete modalità dell’attività avrebbero portato all’aggravamento della patologia, di natura pacificamente congenita. La Corte ha quindi ritenuto non assolto l’onere probatorio, condividendo le conclusioni del Comitato di verifica.
Quanto all’istanza di c.t.u. medico-legale, la Corte l’ha dichiarata inammissibile, in quanto volta a sopperire alle carenze probatorie della parte e dunque a svolgere una funzione esplorativa, richiamando Corte conti, Sez. II App. n. 279/2019, Sez. III App. n. 424/2015 e n. 389/2016, nonché Cass. civ. n. 3130/2011. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giustizia in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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