Difetto di interesse dell’Agenzia dopo lo sgravio integrale della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 22391 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La carenza di interesse ad agire costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti. Trattandosi di condizione dell’azione di natura dinamica, l’interesse deve sussistere fino al momento della decisione e va valutato in concreto. Ne discende che, una volta venuta meno per sgravio integrale la pretesa impositiva fondata sull’originaria cartella di pagamento, il ricorso per cassazione proposto dall’amministrazione finanziaria è inammissibile per difetto di interesse, non residuando alcun vantaggio concreto dalla pronuncia sul motivo.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società contribuente per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo non dovuti gli interessi e le sanzioni per insussistenza del requisito della colpevolezza, ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo la contribuente potuto far fronte tempestivamente al versamento dei tributi per il mancato regolare pagamento delle forniture da parte delle amministrazioni pubbliche.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, cui replicava con controricorso la società, rimanendo intimata l’agente della riscossione. La causa, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione civile, veniva rinviata alla Sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria; nelle more la società aderiva alla definizione agevolata delle cartelle.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione dell’interesse della ricorrente, rilevando che la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in assenza di contrasto sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda. Il principio è ricondotto a Cass., Sez. 3, 29/09/2016 n. 19268 e alle Sezioni unite n. 26283 del 2022, che qualificano l’interesse come condizione dell’azione di natura dinamica, da verificare in concreto fino al momento della decisione.

La verifica si fonda sulla documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 28128 del 2023, con cui la Corte aveva invitato le parti a chiarire la regolarità dell’adesione alla rottamazione. Dagli atti emerge che la società aveva presentato istanza di definizione agevolata della cartella oggetto di causa, accolta dall’agente della riscossione; che la Direzione provinciale aveva poi dato atto dello sgravio integrale di quella cartella, precisando che, essendo stata annullata, non poteva formare oggetto di alcuna forma di definizione; che non risultava alcuna comunicazione alla contribuente del rigetto dell’istanza.

Risulta inoltre che l’amministrazione ha emesso e notificato una nuova cartella per la medesima pretesa impositiva, motivata come recupero di somme indebitamente sgravate ex art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, e che la contribuente ha avanzato domanda di rottamazione anche di tale ultimo atto ai sensi della legge n. 197 del 2022. Su tale istanza l’Agenzia non ha dedotto alcunché circa un eventuale diniego.

Da ciò discende che, essendo venuta meno la pretesa impositiva originaria, oggetto di sgravio integrale, l’Agenzia non ha alcun interesse concreto alla pronuncia sul motivo di ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. In ragione del complessivo dispiegarsi del giudizio e delle posizioni sostanziali assunte, le spese processuali sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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