Rinuncia irrituale del difensore e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 22390 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, privo di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio. Essa è tuttavia significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione. Nella specie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che prescrive la comunicazione del deposito dell’atto di rinuncia alle parti costituite a cura della cancelleria. Il contributo unificato non è dovuto, avendo la misura natura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La controversia aveva ad oggetto un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, all’esito di un controllo della Guardia di Finanza, aveva riqualificato una serie di atti di cessione di singoli beni tra due società come cessione di azienda, recuperando a tassazione la somma di 9.027,00 a titolo di imposta di registro. La Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) rigettava l’appello della contribuente.
La società ricorrente impugnava la pronuncia in cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità depositava istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver pagato il debito e ritenendo cessata la materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva nei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la documentazione prodotta a sostegno della dedotta estinzione. Le schede dell’Agenzia delle Entrate, riferite a varie cartelle di pagamento e a tre avvisi di accertamento con le relative quietanze, non consentono di accertare il pagamento della pretesa in questione. Manca infatti ogni elemento che associ le cartelle all’avviso di liquidazione oggetto di causa, recante il n. 2012/0RA/0008, mentre gli accertamenti oggetto di sgravio sono contrassegnati da numeri diversi.
La Corte rileva che nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, che prescrive la comunicazione del deposito dell’atto di rinuncia alle parti costituite a cura della cancelleria.
Nel merito, la rinuncia è irrituale perché non sottoscritta dalla parte, ma solo dal difensore privo di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. Non è sufficiente, a tal fine, la facoltà di rinunciare agli atti conferita nell’originaria procura alla lite: occorre un mandato ad hoc, come affermato da Cass., Sez. III, n. 13636 del 2024, Cass., Sez. II, n. 18033 del 2022 e Cass., Sez. II, n. 4837 del 2019.
La rinuncia è, tuttavia, pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, secondo l’orientamento richiamato ex plurimis da Cass. Sez. Un. n. 3876 del 2010.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni della rinuncia e dell’assenza di attività difensiva dell’Agenzia. Non ricorrono infine i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: la misura, di natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Nota della Redazione
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