Non contestazione e risarcimento da avviso di liquidazione illegittimo (Cass. civ. Sez. III n. 12821 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. è violato solo quando il giudice ritenga inesistente un fatto allegato da una parte e non contestato dall’altra. Esso non opera quando il giudice di merito abbia comunque ritenuto esistente il fatto allegato, ma abbia rigettato la domanda per una ragione autonoma, quale la mancanza di colpa della pubblica amministrazione. L’onere di contestazione riguarda i fatti e non i giudizi: la valutazione se da un fatto noto possa risalirsi alla sussistenza o insussistenza della colpa della P.A. è una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. La condanna della P.A. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non può quindi fondarsi sulla sola illegittimità accertata, occorrendo la prova del dolo o della colpa.

Il Fatto

Il contribuente acquistava un terreno agricolo al prezzo dichiarato di euro 75.000. L’ufficio locale dell’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di liquidazione della maggior imposta di registro, stimando il valore commerciale del fondo in euro 161.430, asseritamente superiore al prezzo dichiarato.

Per contestare la pretesa il contribuente si avvaleva dell’assistenza di un dottore commercialista; all’esito di una procedura di accertamento con adesione l’Amministrazione revocava in autotutela l’avviso. Il contribuente chiedeva allora il ristoro della somma spesa per l’assistenza, pari a euro 5.075,20. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Amministrazione, la rigettava per difetto di colpa, compensando le spese. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, tutti fondati sulla violazione del principio di non contestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, che denunciano la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Il ricorrente sosteneva che alcune circostanze dedotte in primo grado — la diversa natura e vocazione del fondo rispetto a quello assunto a parametro, la congruità del prezzo rispetto a un terreno finitimo, l’adozione di procedure diverse in casi simili — non erano state contestate dall’Amministrazione e dovevano perciò ritenersi provate.

La Corte chiarisce la portata dell’istituto: il principio di non contestazione è violato solo quando il giudice ritenga inesistente un fatto allegato e non contestato. Nel caso di specie, però, la Corte d’appello non ha negato i fatti: li ha ritenuti esistenti. Ha rigettato la domanda per una ragione diversa e autonoma, cioè per l’assenza di colpa dell’Amministrazione.

Il primo e il secondo motivo risultano così infondati: la circostanza non contestata non è stata oggettivamente negata dal giudice di merito, e la sua eventuale mancata considerazione è priva di decisività, poiché la domanda è stata respinta per mancanza del requisito della colpa e non per difetto di prova dei fatti dedotti dall’attore.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato per una ragione ulteriore e di principio: l’onere di contestazione riguarda i fatti, non i giudizi. La circostanza dedotta dal ricorrente — che in casi analoghi l’Amministrazione avesse ascoltato i contribuenti prima di decidere — non costituisce fatto costitutivo della domanda, ma un elemento presuntivo volto a dimostrare la mancanza di diligenza. Stabilire se da quel fatto noto possa desumersi la colpa della P.A. è valutazione discrezionale del giudice di merito, che prescinde dall’onere di contestazione ed è insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., con condanna alla rifusione in favore dell’Amministrazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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