Difetto di motivazione della delibera CNR sugli aumenti ai direttori in carica (TAR Lazio n. 1329 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che modifica in senso peggiorativo una precedente delibera, escludendo dal nuovo trattamento economico i destinatari in carica, è illegittimo per difetto di motivazione ove non consenta di ricostruire, nemmeno per relationem, il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone di rendere conoscibili le ragioni della scelta, tanto più quando essa incida su posizioni già costituite e si traduca in una disparità di trattamento a parità di mansioni. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ammessa dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., opera nei soli confronti dei ricorrenti che vi abbiano dato causa o che vi abbiano aderito, restando la causa decidibile nel merito per gli altri. Accertato il vizio motivazionale, l’annullamento del provvedimento non preclude all’amministrazione il potere di rideterminarsi con adeguata motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di contratti di lavoro individuale a tempo determinato con la qualifica di Direttori del CNR, impugnano la Delibera n. 210 del 28 giugno 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’ente. Con quel provvedimento l’amministrazione ha sostituito il punto 4 della precedente Delibera n. 158 del 24 maggio 2022, stabilendo che le nuove retribuzioni riferite alle tre fasce retributive trovino applicazione con riferimento ai soli bandi di selezione emanati successivamente.

Secondo i ricorrenti, la modifica esclude i Direttori già in carica dall’aumento stipendiale e crea una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che saranno selezionati in futuro, a parità di mansioni e di contenuto contrattuale. Nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento la difesa ha dichiarato che, ricevuto il pagamento delle spettanze, è sopravvenuta la carenza di interesse per tutti i ricorrenti ad eccezione di uno, del quale non si hanno notizie.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio, in ossequio al principio dispositivo, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione di uno solo. La decisione si fonda sulle dichiarazioni rese dalla difesa in udienza e non richiede ulteriore accertamento per le posizioni ormai soddisfatte.

Quanto alla posizione residua, il ricorso è fondato e la sentenza è redatta nella modalità semplificata di cui all’art. 74 cod. proc. amm. Il Collegio ritiene dirimenti le censure relative al difetto di motivazione della delibera gravata.

Il provvedimento impugnato, osserva il Tribunale, risulta motivato in maniera non perspicua. Limitandosi a stabilire la decorrenza del nuovo trattamento economico agganciandola ai bandi emanati successivamente, la delibera lascia intendere che il trattamento non spetti anche ai Direttori in carica, ma non esplicita le ragioni di questa esclusione. Manca così la possibilità di conoscere e comprendere, nemmeno per relationem, il percorso logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione a modificare la propria precedente determinazione del 24 maggio 2022.

Tale rilievo è sufficiente a fondare l’accoglimento, restando assorbita ogni altra questione, comprese quelle relative alla qualificazione della delibera come revoca e alla dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il Tribunale accoglie dunque il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dispone l’annullamento in parte qua della delibera impugnata.

L’annullamento è pronunciato fatto salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi motivatamente, qualora lo ritenga ancora necessario, in relazione al trattamento economico in questione. Le spese del giudizio sono compensate, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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