Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 274 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. L’ordine di pagamento delle spettanze deve essere eseguito nel termine fissato dal giudice. All’ulteriore inottemperanza conseguono la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza emessa dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, che aveva riconosciuto le proprie spettanze. Il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, con certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dall’ufficio competente.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario ad acta sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con l’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.
È stata inoltre disposta, a carico dell’Amministrazione e in favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.
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Nota della Redazione
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