Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Veneto n. 267 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Una volta accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che riconosceva il suo diritto a usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2018/19, 2019/20 e 2020/21, con condanna del Ministero a rilasciare la carta elettronica e ad accreditare la somma di euro 1.500,00. La sentenza, non impugnata, era stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il docente ha introdotto davanti al TAR un giudizio di ottemperanza, chiedendo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato nel termine di trenta giorni e di nominare sin d’ora un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 integrano i requisiti richiesti.
Nessun dubbio, poi, sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste del ricorrente, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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