Diffamazione a mezzo atto processuale depositato in cancelleria (Cass. pen. Sez. V n. 5235 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di diffamazione il deposito in cancelleria di un atto processuale contenente espressioni lesive della reputazione di altro soggetto, allorché le modalità di consegna rendano l’atto conoscibile o accessibile a soggetti diversi dal destinatario. La diffamazione è reato formale e istantaneo, che si consuma con l’adozione di mezzi idonei a rendere accessibili a più persone le affermazioni offensive, e non con la loro effettiva percezione individuale. Non opera l’esimente dell’esercizio del diritto quando lo scritto non si ponga come legittima doglianza rispetto all’oggetto della controversia, ma si traduca in una critica inappropriata alla controparte. L’accusa di condotte fraudolente e dolose, priva di prova della verità storica del fatto, assume carattere calunnioso e impedisce il ricorso all’immunità di cui all’art. 598 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, legale, depositava in cancelleria un’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione, nella quale definiva fraudolento e doloso il comportamento processuale di un altro avvocato. Per tale scritto veniva affermata la sua penale responsabilità per diffamazione, dapprima dal Giudice di Pace di Bari e, in secondo grado, dal Tribunale di Bari, che confermava la condanna.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo tre motivi, tutti per violazione di legge: la valutazione parziale delle prove testimoniali e l’omessa considerazione della documentazione prodotta; l’insussistenza dell’elemento soggettivo, avendo agito al solo fine di rendere edotto il giudice delle irregolarità di controparte, nella certezza che l’atto irrituale non sarebbe stato inserito nel fascicolo telematico; la sussistenza del ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla struttura motivazionale della sentenza di appello, che si salda con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo. I primi due motivi vengono esaminati congiuntamente e respinti, perché la doglianza difensiva non scalfisce l’accertamento degli elementi costitutivi del reato.

Sul piano oggettivo, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la condotta avesse prodotto offesa all’onore e alla reputazione della parte lesa. Le contestazioni contenute nello scritto nulla avevano a che vedere con l’oggetto della controversia e non si ponevano come legittima doglianza: miravano solo a criticare in modo inappropriato il modus operandi della controparte. Il ricorrente non aveva allegato l’irregolarità dei comportamenti altrui, ma li aveva sostanzialmente definiti dolosi e fraudolenti senza prova della verità storica, così escludendo l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. La definizione fraudolenta e dolosa, contenuta nello scritto indirizzato all’autorità giudiziaria, assume inoltre carattere calunnioso, il che impedisce di configurare l’esimente dell’art. 598 cod. pen.

La Corte affronta poi l’argomento centrale della difesa, ossia l’inserimento irrituale dell’atto nel fascicolo telematico. Anche ammesso che lo scritto fosse stato depositato nelle mani del cancelliere per la trasmissione al giudice, la modalità di consegna ne determinava la conoscenza o conoscibilità non solo dal destinatario, ma anche dal consegnatario e da quanti avevano quotidiano accesso al materiale cartaceo. Il ricorrente avrebbe potuto ovviare a tale evenienza con un diverso sistema, ad esempio una busta chiusa riservata al giudice.

Poiché la diffamazione è reato formale e istantaneo, che si consuma con l’adozione di mezzi idonei a rendere accessibili a più persone le affermazioni lesive, rileva la consapevolezza dell’agente che la modalità di consegna rendeva palese tale evenienza. Non è ravvisabile alcun travisamento del compendio probatorio idoneo ad ascendere a vizio di violazione di legge. Anche il terzo motivo è infondato: il ragionevole dubbio deve fondarsi su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo, e non su ipotesi alternative meramente congetturali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla refusione di quelle della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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