Inammissibilità dell’appello per motivi aspecifici e inidoneità dei motivi di ricorso (Cass. pen. Sez. 1 n. 11974 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati, o quando non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. L’aspecificità si manifesta in due forme: la genericità intrinseca, quando i motivi non sono affatto argomentati, e la genericità estrinseca, quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto. Il giudice d’appello non può invece dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano solo ritenuti inidonei, ancorché manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per concorso nella detenzione di una pistola con matricola abrasa, ricettazione della stessa arma e reato di cui all’art. 53 T.U.L.P.S. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo l’appello privo del requisito della specificità perché non si confrontava con le argomentazioni logico-giuridiche della decisione di primo grado.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva usato mere formule di stile senza spiegare le ragioni della declaratoria di inammissibilità. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ripercorrendo i confini della declaratoria di inammissibilità dell’appello dopo la riforma del 2017. Il legislatore ha recepito l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato.

La Corte ha precisato che la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi resta fuori dall’area dell’inammissibilità. Il giudice d’appello può dichiararla solo per genericità intrinseca o estrinseca: la prima ricorre quando i motivi non sono affatto argomentati, la seconda quando non affrontano il nucleo effettivo della motivazione o lo contestano solo apparentemente, creando un corto circuito logico che rende la sentenza solo apparentemente il bersaglio dell’impugnazione.

Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza impugnata è risultata rispettosa dei richiamati principi. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la genericità del motivo concernente la configurabilità del concorso ex art. 110 cod. pen., poiché l’imputato non si era confrontato con le ragioni della decisione di primo grado, in particolare con il risalto dato ai comportamenti tenuti dagli imputati alla presenza dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Con riferimento alle attenuanti generiche, la censura era priva di argomentazioni a sostegno e il precedente penale dell’imputato ne impediva il riconoscimento.

Le censure del ricorrente, in gran parte rivalutative, non hanno disarticolato le argomentazioni della Corte territoriale. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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