Diffamazione dell’avvocato e continenza: la critica al comportamento non offende la reputazione (Cass. pen. Sez. V n. 5239 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa o di scritti diretti a più persone determinate, il requisito della continenza dell’offesa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen., ha carattere elastico e va accertato non in astratto, ma in concreto, valutando il tenore letterale delle espressioni, il messaggio trasmesso, il contesto dialettico e le modalità della loro manifestazione. Le espressioni “scorretto e aggressivo”, riferite al comportamento di un avvocato e inserite in una missiva a diffusione limitata, nell’ambito di un’aspra conflittualità condominiale, e funzionali a un giudizio critico negativo, integrano l’esimente della critica e non superano il limite della continenza, perché riferite al comportamento e non alla persona del legale.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Giudice di Pace, con decisione confermata con sentenza del 22.04.2024 dal Tribunale di Torino, per il reato di diffamazione in danno di un avvocato. Le affermazioni ritenute offensive erano contenute in una e-mail indirizzata all’amministratore condominiale e, per conoscenza, a un condomino e al legale del condominio, che curava le ragioni del condominio in un contenzioso con l’imputata. In quella missiva l’imputata aveva riferito che il professionista si era comportato in modo “scorretto e aggressivo” nei suoi confronti.

Per le diverse espressioni rivolte all’amministratore condominiale la ricorrente era stata invece assolta in primo grado per insussistenza dell’elemento soggettivo. Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla citazione in appello e il difetto di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il primo motivo, relativo alla mancata notifica della citazione a giudizio in appello. L’atto era stato notificato presso lo studio del precedente difensore, ove l’imputata aveva eletto domicilio; la successiva dichiarazione contenuta nell’atto di appello non è idonea a superare quella elezione, perché priva della sottoscrizione della stessa imputata. Il provvedimento ha inoltre precisato che l’eventuale nullità, estranea all’ipotesi di mancanza di citazione, ha regime intermedio e, riguardando la fase introduttiva del giudizio di appello, è eccepibile fino alla sentenza di appello, non oltre.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la propria qualità di giudice del fatto in materia di diffamazione, affermata da costante giurisprudenza di legittimità, per verificare direttamente la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva confermato la condanna sulla base di una valutazione sbrigativa, senza contestualizzare il fatto nella vicenda complessiva e senza considerare adeguatamente l’elemento soggettivo, che va rapportato alla medesima fase unitaria in cui furono poste le diverse affermazioni, comprese quelle per le quali era intervenuta pronuncia assolutoria.

La Corte, richiamando i principi sulla continenza elaborati in materia di diffamazione, ribadisce che essa va valutata in concreto, tenendo conto del tenore delle espressioni, del messaggio trasmesso, del contesto e delle modalità della manifestazione. Le espressioni utilizzate, in una missiva a diffusione limitata e all’interno dello stesso contesto condominiale, riferite al comportamento e non alla persona dell’avvocato, non presentano un’intrinseca carica dispregiativa tale da integrare l’offesa all’altrui reputazione. L’accenno, peraltro isolato, appare frutto del pensiero critico dell’imputata, che ha inteso esprimere riserve sulla complessiva vicenda e non sulla professionalità del legale.

Pertanto, non può ritenersi superato il limite della continenza: le espressioni costituiscono esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, e non una sbilanciata e gratuita aggressione della reputazione. La sentenza impugnata è conseguentemente annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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