Detenzione armi ad aria compressa superiore a 7,5 joule senza denuncia (Cass. pen. Sez. 4 n. 13301 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, restando inammissibile quando si risolva in una diversa valutazione del compendio indiziario. Il fucile ad aria compressa i cui proiettili eroghino energia cinetica superiore a 7,5 joule costituisce arma comune da sparo, sicché la sua detenzione senza denuncia è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di avere l’arma a disposizione. Per la configurazione del reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. è sufficiente la mera detenzione illecita di segni distintivi idonei a trarre in inganno, non essendo necessario l’effettivo utilizzo.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma confermava la misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, indagato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente, detenzione illegale di una carabina ad aria compressa e di munizioni, nonché per la detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia. Gli elementi indiziari emergevano da una perquisizione che aveva portato al rinvenimento di un quantitativo rilevante di hashish e marijuana, di una carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, di caricatori e cartucce e di una tessera contraffatta dell’A.I.S.E. custodita in cassaforte, oltre ad altri segni distintivi.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché l’illegittimità della scelta della misura per violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio secondo cui in materia cautelare il sindacato di legittimità non può estendersi allo spessore degli indizi, trattandosi di valutazione che deborda nel merito. Sul capo relativo alla carabina ad aria compressa, la Corte ha affermato che il fucile con energia cinetica superiore a 7,5 joule è da qualificarsi arma comune da sparo, con la conseguenza che la sua detenzione senza denuncia integra gli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967. Per il perfezionamento dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di detenere l’arma, mentre l’erroneo convincimento circa l’obbligo di denuncia non esclude il dolo trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale.

La Corte ha evidenziato che la circostanza che l’indagato disponesse di altre armi regolarmente denunciate non elide ma rafforza la consapevole illiceità della mancata denuncia dell’arma ulteriore detenuta. Quanto ai segni distintivi, la Cassazione ha precisato che l’art. 497-ter cod. pen. punisce la mera detenzione illecita di oggetti idonei a simulare la funzione di quelli in uso ai Corpi di polizia, anche se scaduti o grossolanamente falsificati, non essendo necessario l’effettivo utilizzo.

In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non sia equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, richiedendo una valutazione prognostica fondata sulla permanenza dello stato di pericolosità. Il riferimento ai contatti con circuiti criminali è stato giudicato una deduzione logica basata sulla natura stessa degli oggetti rinvenuti: la detenzione di un quantitativo considerevole di stupefacente e di un documento contraffatto presuppone, secondo massime di esperienza, canali di approvvigionamento e circuiti di fornitura. L’appartenenza alle forze dell’ordine è stata correttamente valutata come circostanza aggravante del giudizio di pericolosità, in quanto indicativa di una consuetudo delinquendi stabile.

Quanto alla scelta della misura, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva escluso l’adeguatezza di presidi meno gravosi considerata la varietà e la gravità delle condotte contestate, tali da richiedere l’interruzione dei legami illeciti e della disponibilità degli strumenti del reato. Infine, in relazione all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., è stata ritenuta corretta la valutazione del giudice cautelare circa l’impossibilità di formulare allo stato una prognosi favorevole di concessione di benefici, considerati i limiti edittali dei reati contestati e le modalità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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