Diffamazione online: prova per dati convergenti, no accertamento IP necessario (Cass. pen. Sez. V n. 12284 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riferibilità del fatto diffamatorio all’imputato non può escludersi per il solo mancato svolgimento di accertamenti tecnici sui dati informatici, quale la verifica dell’indirizzo IP di provenienza del messaggio, che non riveste il valore di prova legale necessaria. La prova può essere desunta da una pluralità di dati convergenti e precisi, quali il movente, l’argomento trattato, il rapporto tra le parti, la provenienza del messaggio dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo nickname e l’assenza di denuncia per furto di identità da parte dell’intestatario del profilo. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito ove la motivazione non sia manifestamente illogica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di diffamazione ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., per aver pubblicato sul sito online un articolo lesivo della reputazione della persona offesa.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati su pretesi vizi di motivazione: la mancata dimostrazione della sua paternità dell’articolo, l’omesso accertamento dell’indirizzo IP e dei file di log di provenienza del testo, e l’assenza di prova certa dell’effettiva esistenza e pubblicazione del messaggio.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha ritenuto il ricorso infondato. Il percorso dei giudici di merito si regge su una serie di elementi concorrenti: la deposizione del teste di polizia giudiziaria, il fatto che l’utente associato allo pseudonimo avesse altrove pubblicato articoli sottoscritti con il nome completo dell’imputato e la mancata denuncia di abuso del nickname.

Il principio cardine è che la riferibilità del fatto all’imputato non può essere esclusa per il solo mancato compimento di accertamenti tecnici sui dati informatici. La verifica dell’indirizzo IP non costituisce prova legale necessaria: la prova può desumersi da una pluralità di dati convergenti e precisi, individuati nel movente, nell’argomento trattato, nel rapporto tra le parti, nella provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo dello pseudonimo e, appunto, nell’assenza di denuncia per furto di identità da parte dell’intestatario del profilo.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso da Sez. V n. 25037 del 17.03.2023, Rv. 284879-01, e lo ha applicato al caso concreto. Poiché lo pseudonimo era pacificamente utilizzato dall’imputato in altri scritti di cui egli non contestava la paternità, non risulta manifestamente illogico desumere la paternità anche dell’articolo oggetto di contestazione dalla mancata smentita o denuncia.

Quanto alla sussistenza del fatto, la Corte ha escluso il dedotto vizio di motivazione: la deposizione del teste di polizia giudiziaria, che ha riferito di aver personalmente visto l’articolo sul blog, è stata ritenuta sufficiente, a prescindere dalla mancata allegazione di uno screenshot con il codice sorgente o di una copia autenticata. Nessuna censura di travisamento della prova è stata mossa a tale deposizione.

Le conclusioni dei giudici di merito, in definitiva, non risultano affette da manifesta illogicità: il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione di merito, inibita in questa sede. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *