L’inammissibilità del ricorso per travisamento aspecifico in materia cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 17951 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza identificare l’atto processuale di riferimento, l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione del giudicante, la prova della sua effettiva esistenza e le ragioni della sua decisività ai fini della tenuta logica dell’impianto argomentativo. La mera prospettazione di una lettura alternativa degli elementi considerati dal giudice del riesame non è consentita in sede di legittimità. La regola, come novellata dalla l. n. 46 del 2006, trova applicazione anche nel giudizio incidentale cautelare.

Il Fatto

Con ordinanza del 27/12/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso applicava nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona. Il Tribunale di Venezia, investito della istanza di riesame, rigettava il gravame con ordinanza del 21/01/2026, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.

Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento, contestando il rilievo attribuito al tempo trascorso dai fatti e alla permanenza in regime cautelare, nonché la valutazione di elementi ritenuti erronei o mal interpretati, quali le esperienze giudiziarie, l’occupazione lavorativa e la mancata evasione dagli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato i rigorosi oneri posti a carico del ricorrente che lamenti il travisamento di un dato probatorio. Il ricorso non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti non considerati o non adeguatamente interpretati dal giudice, ma deve identificare l’atto processuale, l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione della sentenza, fornire la prova della verità di tale elemento e indicare le ragioni per cui esso inficia in modo decisivo la coerenza complessiva della motivazione.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso non si confrontava con la motivazione dell’ordinanza impugnata e che la dedotta aspecificità emergeva dalla mancata allegazione o indicazione di atti o documenti asseritamente travisati per omissione o per invenzione. Il ricorrente aveva contrapposto una mera lettura alternativa degli elementi considerati, senza dimostrare l’incompatibilità radicale con l’impianto argomentativo del provvedimento.

La Corte ha inoltre sottolineato la congruità e la logicità della motivazione del Tribunale in punto di pericolo di reiterazione criminosa, fondata su circostanze specifiche quali le modalità organizzate della condotta in trasferta a pochi giorni dai gravi fatti commessi, la condizione di ricercato per due ordinanze di custodia cautelare, i numerosi precedenti penali, anche sotto false generalità, e la dimostrata facilità di spostamento sul territorio. Il giudice del riesame aveva correttamente ritenuto non decisivo il decorso del tempo, valutando che l’interruzione dell’attività delittuosa fosse conseguita solo all’arresto.

Quanto alla scelta della misura, il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen., dando conto della natura e del grado delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, senza che il ricorrente avesse individuato elementi idonei a scalfire la tenuta di tale valutazione. L’opposizione di una diversa interpretazione delle circostanze è stata pertanto ritenuta non consentita in sede di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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