Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002: Ministero della Giustizia litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. II n. 11027 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il contraddittorio deve instaurarsi necessariamente nei confronti del Ministero della Giustizia, unico titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. Tale giudizio assume carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva di diritto soggettivo patrimoniale. Ne deriva che parte necessaria è ogni titolare passivo del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che litisconsorte necessario è anche l’erario nei giudizi suscettibili di restare a suo carico. È pertanto priva di legittimazione passiva l’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di un cliente esecutato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati nell’ambito di una procedura di espropriazione presso terzi. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando d’ufficio la prescrizione ai sensi dell’art. 2956, secondo comma, cod. civ..
Proposta opposizione, il Tribunale accoglieva in parte, revocava il decreto e liquidava un importo ridotto della metà, compensando le spese. Contro tale ordinanza il difensore ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, per la priorità logico-giuridica della questione. Il motivo denuncia la violazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, giacché titolare del rapporto debitorio sarebbe il solo Ministero della Giustizia.
Il Collegio rileva che il contraddittorio era stato erroneamente instaurato nei confronti dell’Agenzia tanto nel giudizio di opposizione, quanto nel giudizio di legittimità. Il vizio attiene dunque a un profilo di legittimazione passiva e di parti necessarie del giudizio.
La Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8516 del 29.05.2012, secondo cui l’opposizione ex art. 170 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, con parte necessaria individuata in ogni titolare passivo del rapporto di debito. In materia di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con il Ministero della Giustizia.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, confermato da Cass. Sez. II n. 34668 del 12.12.2023, Cass. Sez. VI-2 n. 4291 del 10.02.2022, Cass. Sez. VI-2 n. 5314 del 06.03.2018, Cass. Sez. VI-2 n. 24423 del 17.10.2017 e Cass. Sez. I n. 4266 del 04.03.2016. L’ordinanza impugnata, essendosi discostata da tali principi, va cassata.
L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale. La Corte rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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