Diffamazione a mezzo stampa, valutazioni di fatto insindacabili in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 12667 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni lesive dell’altrui reputazione e la verifica dell’esistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità quando siano sorrette da motivazione argomentata. Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non è rilevabile d’ufficio e postula che il ricorrente riporti puntualmente, a pena di inammissibilità, le doglianze e gli atti nei quali erano state proposte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. L’esclusione del carattere diffamatorio di uno scritto può fondarsi non già sul rispetto del canone di verità, ma sull’obiettiva inidoneità dello stesso a individuare la persona offesa al di fuori di una cerchia ristretta.

Il Fatto

Un ex Sindaco propone domanda risarcitoria nei confronti di un giornalista per dieci articoli pubblicati tra il novembre 2006 e il giugno 2009, ritenuti diffamatori per avere prospettato una gestione illegittima delle pratiche di concessione dei contributi statali destinati agli immobili danneggiati dal sisma e un indebito beneficio ottenuto dall’amministratore su un immobile acquistato.

Il Tribunale di Sulmona accoglie parzialmente la domanda, escludendo la portata lesiva di otto articoli e ritenendo diffamatori soltanto due scritti. La Corte d’appello dell’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione del giornalista, esclude la portata lesiva di uno dei due articoli e dimezza la somma liquidata a titolo di risarcimento. Il giornalista propone quindi ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’omessa pronuncia su doglianze prospettate in appello. La Corte rileva che la censura, pur rubricata come vizio motivazionale, integra in sostanza una denuncia di omessa pronuncia e che il ricorrente avrebbe dovuto riportare nei loro esatti termini le doglianze formulate dinanzi al giudice di appello, eventualmente trascrivendo i relativi brani dell’atto di impugnazione.

Non soddisfano l’onere gravante sul ricorrente le mere indicazioni sullo svolgimento del processo di secondo grado, prive della riproduzione del motivo di gravame. In difetto di tale onere, la censura fondata sul dedotto error in procedendo è pertanto inammissibile.

Quanto alla seconda censura, che denuncia una motivazione illogica e contraddittoria per avere la Corte territoriale affermato la verità di una notizia e la falsità dell’altra, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Il giudice di appello non ha accertato la verità del primo articolo e la falsità del secondo, ma ha rilevato il difetto di veridicità di entrambe le notizie riferite all’ex Sindaco. L’esclusione del carattere diffamatorio del primo scritto non è dipesa dal rispetto del canone di verità, bensì dalla ritenuta obiettiva inidoneità dello stesso a individuare la persona offesa come autore dell’illecito al di fuori del ristretto ambiente comunale.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta il giudizio sul carattere diffamatorio del secondo articolo. La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione degli scritti e dell’esimente del diritto di cronaca costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione. Le doglianze, dunque, non denunciano errori di diritto ma invocano una rivalutazione del merito.

Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, la Corte ricorda che il fatto deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve essere un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso tra le parti, non costituendo omissione censurabile l’omesso esame di elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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