Interessi su obbligazione pecuniaria da lodo richiedono domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 12671 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi — diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria — hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono. Pertanto, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., soltanto su espressa domanda della parte. Se il giudice d’appello, dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, ne affermi comunque nel merito l’infondatezza, la parte soccombente che intenda impedire il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ha l’onere di impugnarla, perché quella sola statuizione è sufficiente a sorreggere la decisione.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio il Comune committente davanti al Tribunale di Melfi per ottenere il pagamento della sorte capitale delle prestazioni professionali svolte in favore dell’ente, oltre al maggior danno maturato dopo la pronuncia del lodo arbitrale. Il Comune eccepì l’incompetenza del giudice ordinario, deducendo la devoluzione della controversia al collegio arbitrale in forza dell’art. 13 della convenzione di incarico.

Nel corso del giudizio l’ente versò la somma capitale. Il Tribunale accolse comunque la domanda, condannando il Comune agli interessi legali per il periodo tra l’esecutività del lodo e la notifica della citazione e al maggior danno. La Corte d’appello confermò, dichiarando inammissibile per difetto di specificità il motivo sulla competenza e, nel merito, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Comune ricorse per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 806 cod. civ. e 808 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte distrettuale aveva sì ritenuto inammissibile l’appello, ma si era anche pronunciata nel merito. Il ricorrente avrebbe dovuto censurare quella statuizione di inammissibilità, da sola sufficiente a sorreggere la decisione: il suo passaggio in giudicato lo priverebbe dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni.

La Corte richiama Sez. II n. 21514 del 2019 e Sez. III n. 18776 del 2023: chi ricorre contro una sentenza che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame e poi deciso nel merito ha l’onere di dimostrare che il motivo, ritenuto non specifico, possedeva invece i requisiti richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ.. Nel caso concreto questa censura manca.

In ogni caso, la censura sulla competenza è infondata: la clausola arbitrale riguardava l’eventuale contesa sul rapporto professionale, mentre la controversia attuale concerne l’adempimento di quanto dovuto in esito al lodo, una volta concluso il rapporto e determinato il compenso. Si è quindi fuori dall’ambito della convenzione arbitrale.

Il secondo motivo è invece fondato. Il ricorrente denuncia ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. per la condanna agli interessi legali in assenza di domanda. L’attore aveva chiesto solo il maggior danno da inadempimento del lodo. Non regge la tesi secondo cui la domanda accessoria degli interessi sarebbe implicita in quella del capitale: gli interessi hanno autonomia fondativa e vanno richiesti espressamente, come confermano Sez. VI n. 36659 del 2021 e Sez. II n. 18292 del 2016.

Assorbito il terzo motivo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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