Inammissibili i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 12661 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione di norme sostanziali o l’omesso esame di un fatto decisivo quando, in realtà, si tenda a sottoporre al giudice di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio. Il giudice di merito non è tenuto a contrastare analiticamente ogni elemento probatorio addotto dalle parti, potendo limitarsi a richiamare quelli su cui fonda il proprio giudizio. Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. non è configurabile quando il fatto sia stato oggetto di accertamento conforme nei due gradi di merito. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Il Fatto

La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato la natura oggettivamente inesistente di una serie di operazioni. In particolare, si contestava l’emissione di fatture verso altra società al solo fine di creare artatamente un credito, nonché la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda che dissimulava l’effettivo trasferimento dell’azienda senza corresponsione di alcun canone, con fatture comunque dedotte dal reddito.

Per tali operazioni veniva recuperata l’i.v.a. per gli anni 2009, 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e i ricorrenti depositavano successivamente memorie.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2689 cod. civ. e degli artt. 42 d.p.r. n. 600/1973 e 56 d.p.r. n. 633/1972. La Corte rileva anzitutto l’erronea indicazione della disposizione asseritamente violata, ma supera il rilievo per dichiarare il motivo inammissibile sotto altro profilo.

Il motivo, infatti, tendeva a sottoporre alla Sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio. Il giudice d’appello aveva già svolto i propri accertamenti in fatto sia sull’effettività del trasferimento d’azienda sia sulla fittizietà delle operazioni, fondandoli su elementi essenzialmente basati sulle dichiarazioni rese e riportate in sentenza.

La Corte afferma un principio di ordine processuale: il giudice di merito non è tenuto a contrastare uno ad uno gli elementi probatori portati dalle parti, potendo limitarsi a richiamare quelli su cui fonda il proprio giudizio in ordine al fatto che ritiene dimostrato.

Con il secondo motivo si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mancato riscontro probatorio alle conclusioni della Commissione regionale secondo cui le cessioni dei contratti di leasing avevano già svuotato la società, con la conseguenza che le fatture di cessione emesse erano relative a operazioni ormai prive di contenuto. Anche tale motivo è dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, l’accertamento sulla fittizietà delle operazioni di cessione e sull’effettiva cessione dell’azienda era stato oggetto di accertamento conforme in entrambi i giudizi di merito: ciò esclude la configurabilità del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. Dall’altro, il motivo non indicava elementi fattuali trascurati dal giudice di merito, ma tentava ancora una volta di sottoporre in sede di legittimità una inammissibile revisione della valutazione del materiale probatorio.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte dichiara inoltre sussistenti i presupposti per l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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