Amministratore e fideiussione del venditore: responsabilità per affidamento tradito (Cass. civ. Sez. III n. 12452 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di società che procura al promissario acquirente una fideiussione inutilizzabile, per difetto dei requisiti di legge in capo al garante, lede direttamente l’affidamento della controparte contrattuale e risponde verso di essa a titolo di art. 2395 c.c. per fatto proprio, non per fatto altrui del mediatore incaricato. L’obbligo di verificare l’idoneità del garante grava sulla persona fisica che rappresenta la società, perché presuppone un facere non imputabile all’ente in quanto tale. È inammissibile la censura che opponga l’inutilizzabilità della polizza dopo il recesso dal preliminare, ove la domanda attenga non all’escussione della polizza ma alla lesione dell’affidamento. La clausola dell’incarico notarile che delimita l’oggetto della prestazione non costituisce esonero da responsabilità e non è soggetta alla disciplina dei patti limitativi.
Il Fatto
Il promissario acquirente stipula con una società un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire, versando una somma a titolo di caparra e acconto. La venditrice consegna una polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento, poi non costruisce e non consegna l’immobile. Escusso senza esito il recesso e ottenuto un decreto ingiuntivo, l’acquirente chiede il fallimento della società; il rappresentante legale sottoscrive una transazione che non viene onorata. Scoperta la mancanza di autorizzazione del garante a operare in Italia, l’acquirente agisce contro l’amministratore e contro il notaio rogante.
Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’Appello di Ancona, rilevata la nullità della sentenza di primo grado per composizione monocratica in materia collegiale, decide nel merito e condanna l’amministratore al risarcimento. Propongono ricorso principale l’amministratore e ricorso incidentale l’acquirente, anche nei confronti del notaio.
La Motivazione della Corte
La ratio della decisione impugnata è che l’obbligo violato non è quello della transazione, ma quello assunto col preliminare: procurare una garanzia valida. Il danno coincide con la somma versata in mancanza di garanzia effettiva.
I primi due motivi del ricorso principale, che oppongono il recesso dal preliminare e l’omesso esame di un fatto decisivo, sono inammissibili. L’eccezione è stata implicitamente rigettata ed era estranea alla ratio decidendi, che riguarda la lesione dell’affidamento e non l’escussione della polizza dopo la risoluzione. Il richiamo a Cass. n. 21792/2019 e Cass. n. 1571/2020 è inconferente rispetto a una domanda diversa.
Infondato è il motivo sulla violazione dell’art. 2395 c.c. La verifica dei requisiti del garante non è questione di perizia: è un accertamento di fatto, esperibile anche tramite la Banca d’Italia o un consulente. L’amministratore che si avvale di un mediatore e fornisce una garanzia inutile risponde per fatto proprio: il rapporto col mediatore resta interno e non è conosciuto dal terzo, che subisce la lesione direttamente dall’amministratore.
Anche i motivi sull’utilizzabilità della polizza sono inammissibili, perché mirano a rimettere in discussione un accertamento di fatto non impugnato.
Sul ricorso incidentale, i motivi concernenti l’incarico notarile sono infondati: la Corte d’Appello ha motivato sia sull’interpretazione della clausola sia sulla sua ammissibilità processuale. La clausola è stata intesa come delimitazione dell’oggetto del contratto, non come esonero da responsabilità; resta non argomentata l’inderogabilità del patto.
È invece fondato il quinto motivo: vi era domanda espressa di ripetizione delle spese di primo grado pagate all’amministratore, poi risultato soccombente in appello, e la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale è accolto nel quinto motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Nota della Redazione
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