Diffamazione televisiva: verità del nucleo essenziale anche nel diritto di critica (Cass. civ. Sez. III n. 19091 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma in un giudizio di carattere necessariamente soggettivo rispetto agli stessi. Ai fini dell’efficacia esimente dell’art. 51 cod. pen., occorre che i fatti presupposti e indicati ad oggetto della critica corrispondano a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti o per altre circostanze soggettive. Il più ampio margine riconosciuto alla critica rispetto alla cronaca non esime dal rispetto della verità del nucleo essenziale dei fatti su cui la critica si espone: qualora la narrazione sia esposta insieme alle opinioni dell’autore, integrando nel contempo cronaca e critica, la valutazione richiede un bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero. Tale bilanciamento si ravvisa nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, che costituisce, insieme alla correttezza formale, requisito per l’invocabilità dell’esimente.
Il Fatto
La controversia riguarda la diffusione televisiva di un servizio condotto da un giornalista, avente ad oggetto fatti in relazione ai quali una professionista era stata sottoposta a un procedimento penale, poi conclusosi con assoluzione definitiva. La donna agiva in giudizio per la lesione del proprio onore, della propria reputazione e per l’uso illegittimo dell’immagine.
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale dell’attrice e condannava il conduttore e la società emittente al risarcimento, quantificato in euro 23.000,00 per la diffamazione e euro 1.000,00 per la lesione del diritto all’immagine. Avverso tale sentenza la società e il giornalista proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti censuravano l’applicazione del limite della verità proprio della cronaca anziché del più ampio criterio della critica, sostenendo che, essendo vero il nucleo dei fatti da cui il servizio aveva preso le mosse, il limite non potesse ritenersi violato. Il Collegio richiama l’insegnamento consolidato secondo cui la critica, pur soggettiva, esige la verità dei fatti presupposti, sia pure putativa, secondo quanto affermato da Sez. III n. 21892 del 2023, Sez. III n. 25420 del 2017 e Sez. III n. 7847 del 2011.
La Corte precisa che, quando narrazione e opinione si compenetrano, la valutazione della continenza non può fondarsi sui soli criteri ordinari, richiedendosi un bilanciamento tra reputazione e libera manifestazione del pensiero: bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, come chiarito da Sez. III n. 17172 del 2007.
Nel caso concreto, il nucleo essenziale dei fatti riguardava il carattere abusivo degli accessi agli archivi informatici altrui. Al momento delle riprese il procedimento penale non era concluso, sicché l’attribuzione dei fatti non aveva ricevuto conferma dibattimentale. Il giudice d’appello ha quindi escluso la verità putativa, avendo il servizio rappresentato l’interessata come effettiva realizzatrice di un’attività illecita, con modalità incalzanti tese a imputarle una specifica condotta.
Da ciò l’infondatezza del primo motivo: i ricorrenti propongono una lettura riduttiva del nucleo essenziale, riferendolo a fatti incontestati di per sé privi di disvalore, mentre il nucleo proprio del servizio atteneva proprio allo specifico disvalore della condotta, senza chiarire che si trattava di meri indizi accusatori.
Il secondo motivo, relativo alla continenza, è inammissibile: escluso il rispetto della verità, diviene irrilevante la verifica della forma espositiva. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato, avendo la Corte territoriale esaminato l’art. 97 della legge sul diritto d’autore e confermato l’inapplicabilità della scriminante per il pregiudizio all’onore e alla reputazione. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., è manifestamente infondato, essendo la motivazione pienamente comprensibile. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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