Cassazione e rivalutazione monetaria: autonomia tra indennità di esproprio e occupazione (Cass. civ. Sez. I n. 19089 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cassazione parziale di un capo della sentenza di merito, in quanto fondata sull’incidenza dello ius superveniens costituzionale sul criterio di quantificazione del conguaglio, travolge anche le statuizioni accessorie relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi, in applicazione dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., che estende l’effetto della riforma o cassazione ai capi dipendenti da quello caducato. Il giudicato si forma, infatti, solo sui capi dotati di autonomia e individualità propria, non su quelli legati come accessorio al principale. Per converso, in ragione dell’autonomia tra l’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione legittima, la statuizione sugli accessori di un credito non si estende automaticamente all’altro: il credito per occupazione legittima resta credito di valuta, soggetto alla disciplina dell’art. 1224 cod. civ., con esclusione della rivalutazione automatica in assenza di allegazione e prova del maggior danno.

Il Fatto

I comproprietari di un terreno edificabile, ceduto al Comune con atto di cessione volontaria del 29.05.1982 nell’ambito di una procedura espropriativa, agivano in giudizio per ottenere il conguaglio dell’indennità, riservato nell’atto e non corrisposto. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

Dopo il trasferimento della causa alla Corte d’appello in unico grado e la riunione con altro procedimento pendente per la quota residua, il giudice di merito determinava la somma ancora dovuta a titolo di conguaglio, oltre interessi legali compensativi dalla data della cessione, escludendo invece la rivalutazione monetaria per assenza di prova del maggior danno. Avverso tale pronuncia i proprietari proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la rivalutazione sarebbe stata già riconosciuta con effetto di giudicato dalla sentenza di primo grado e che, in ogni caso, i principi della Corte EDU imporrebbero la rivalutazione dell’indennità di espropriazione in forza dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell’art. 117 Cost.

In via preliminare, la Corte rileva d’ufficio la nullità della procura speciale conferita al nuovo difensore del Comune. Nel giudizio di cassazione, per i procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 45 legge n. 69 del 2009, la procura non può essere apposta a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La nullità non travolge però il controricorso, poiché l’art. 85 cod. proc. civ. mantiene la rappresentanza in capo al difensore originario in mancanza di valida sostituzione.

Nel merito, la Corte esclude che la pronuncia di litispendenza con cancellazione della causa di rinvio possa elidere gli effetti della precedente pronuncia di cassazione. Il giudizio di rinvio si estingue, ma la statuizione di legittimità resta vincolante e i capi non cassati acquistano autorità di giudicato.

La Corte ricostruisce la portata della precedente cassazione: era stato accolto il motivo relativo all’applicabilità dello ius superveniens costituzionale, con caducazione del capo sul conguaglio, mentre era stato respinto il motivo sull’estensione della rivalutazione all’indennità di occupazione legittima, stante l’autonomia dei due istituti. La caducazione del capo sul capitale si riverbera sugli accessori, perché la statuizione sulla rivalutazione e sugli interessi dipende necessariamente da quella sulla somma principale, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.

Quanto al secondo profilo, la Corte ribadisce che nella materia dell’indennità di espropriazione non trova diretta applicazione l’art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU, essendo la disciplina riservata al diritto nazionale, che consente il ristoro del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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