Sequestro amministrativo e responsabilità del comproprietario: norme con funzioni diverse (Cass. civ. Sez. II n. 10073 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 196 e 213 cod. strada, vigenti ratione temporis, non sono in rapporto di genere a specie, avendo presupposti e funzioni differenti. L’art. 213 cod. strada è misura con funzione prevalentemente preventiva e deterrente, e individua quale unico responsabile della violazione della misura del sequestro il custode nominato. L’art. 196 cod. strada, specificazione del principio di solidarietà dell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ha funzione di garanzia, attribuendo al comproprietario la responsabilità economica della sanzione, con possibilità di sottrarvisi dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese per attività difensiva.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Vicenza rigettava il ricorso proposto dalla comproprietaria di un veicolo avverso un verbale di contestazione con cui la Polizia Locale le ingiungeva il pagamento di una somma, in qualità di coobbligata in solido ex art. 196 cod. strada, per la circolazione di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, condotto dal custode nominato.
Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello, riteneva sanata la nullità della notifica dell’impugnazione per la costituzione dell’amministrazione appellata e, nel merito, confermava la legittimità della pretesa sanzionatoria sulla base dell’art. 196 cod. strada, escludendo che la comproprietaria avesse provato che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune restava intimato.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — incentrati sull’asserito rapporto di specialità tra l’art. 213 cod. strada, come modificato dal D.L. n. 113/2018, e l’art. 196 cod. strada — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La tesi della ricorrente era che la nuova formulazione dell’art. 213 avesse riservato la sanzione al solo custode nominato, escludendo ogni altro soggetto.
La Corte osserva che le due disposizioni hanno presupposti e funzioni differenti e non sono in rapporto di genere a specie. L’art. 213 opera come misura preventiva e deterrente: la modifica del 2018 individua i possibili destinatari della sanzione nei proprietari, nel conducente o in altro obbligato in solido, ma identifica quale unico responsabile dell’immobilità del veicolo colui che, tra i destinatari, sia stato nominato custode.
Diversa è la funzione dell’art. 196 cod. strada, che costituisce specificazione del principio di solidarietà dell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981: esso attribuisce al comproprietario la responsabilità economica della sanzione pecuniaria, che può derivare anche dalla violazione della sanzione accessoria del sequestro da parte dell’obbligato principale. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 2 n. 17398 del 25/06/2008 e, per l’azione di regresso, Cass. Sez. 2, ordinanza n. 14124 del 2022. Detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrarsi all’obbligo dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la volontà del garante.
Il terzo motivo è invece fondato. La condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ. presuppone che la parte abbia dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Essa non può quindi essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese (richiamate Cass. Sez. 3 n. 7361 del 14/03/2023, Cass. Sez. 6-3 n. 16174 del 19/06/2018 e Cass. Sez. 2 n. 17432 del 19/08/2011). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza nei limiti indicati e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., elimina la condanna alle spese pronunciata a carico della ricorrente in favore del Comune intimato.
Nota della Redazione
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