Revocazione della decisione di cassazione solo per errore percettivo, non di giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 16910 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non contempla come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. L’errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli stessi risulti accertato, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso già deciso. L’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che senza di esso la pronuncia sarebbe stata diversa, e deve emergere dal mero raffronto tra la decisione e gli atti, senza ricorso ad argomentazioni induttive o a ricostruzioni interpretative.

Il Fatto

I ricorrenti avevano agito in arbitrato per l’adempimento in forma specifica di un contratto, domanda dichiarata inammissibile dal collegio arbitrale per inestensibilità della clausola compromissoria al cessionario del credito. La Corte d’appello respinse l’impugnazione per nullità del lodo; la Corte di cassazione, con una prima ordinanza, dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la confusione dei motivi e il difetto di autosufficienza in ordine a due censure, tra cui quella relativa all’omessa applicazione di una clausola negoziale che vietava la novazione degli accordi.

Avverso quella ordinanza i soccombenti hanno proposto ricorso straordinario per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte avesse fondato la decisione su una prova documentale ritenuta falsa e inesistente, avendo affermato che il testo della clausola non era stato trascritto, mentre esso compariva nel ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, obiettivamente e immediatamente rilevabile, e non una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Resta esclusa dall’area degli errori revocatori ogni sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione degli atti, come confermato dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024 e da Cass. n. 4883 del 2025.

Il vizio revocatorio presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla decisione e l’altra dagli atti, sempreché la realtà desumibile dalla decisione sia frutto di supposizione e non di giudizio. L’errore, inoltre, deve essere essenziale e decisivo, con nesso causale tale che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa.

Nel caso concreto le doglianze contestavano proprio il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte sul difetto di autosufficienza: non una svista, ma una valutazione fondata su accertamenti di natura fattuale, come tale non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., secondo l’interpretazione consolidata da Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorrente tendeva, in definitiva, a sollecitare un rinnovato giudizio sul precedente ricorso.

La Corte ha altresì osservato che i ricorrenti non hanno contestato le ulteriori rationes decidendi poste a base della declaratoria di inammissibilità, né hanno adeguatamente argomentato la decisività dell’asserito errore, che deve essere tale da imporre con certezza una diversa ricostruzione della fattispecie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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