Differenze inventariali e presunzioni fiscali: onere della prova del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19214 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, le presunzioni di cessione e di acquisto disciplinate dal d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle miste, che il contribuente può vincere solo mediante le prove tassativamente previste dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, non rilevando né la modestia percentuale dello scostamento inventariale né le istruzioni impartite dall’Amministrazione con circolare. Grava inoltre sul contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili. È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla, la sentenza che non renda percepibile il percorso argomentativo seguito, lasciando all’interprete il compito di integrarlo. Il travisamento del fatto, fondato sull’assunzione acritica di una circostanza ritenuta pacifica, è denunciabile solo con revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione.

Il Fatto

Una società operante nella grande distribuzione impugnava distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo in modo forfettario le riprese. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente gli appelli, confermando alcune riprese — ricavi non contabilizzati da differenze inventariali, resi eccedenti le previsioni contrattuali, costi per servizi infragruppo — e annullandone altre.

La società contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale con tre motivi. Entrambe le parti depositavano istanza congiunta di rinvio per trattative in corso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza congiunta di rinvio. La richiesta, fondata sul d.lgs. n. 220 del 2023, è inammissibile: la novella opera solo per il futuro, riguardando i ricorsi iscritti successivamente alla sua entrata in vigore. Il termine “instaurati”, sul piano letterale, equivale a “avviati” e non può ricomprendere i ricorsi già pendenti. Inoltre la conciliazione estesa ai giudizi di cassazione è solo quella fuori udienza, con permanenza del divieto di mero rinvio.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto del d.P.R. n. 441 del 1997 si applica anche alle imposte dirette e configura presunzioni legali relative. Il contribuente può vincerle solo con le modalità tassativamente indicate dalla norma. Le circostanze dedotte — natura dell’attività, misurazione statistica degli errori, valore percentualmente trascurabile delle differenze — non rientrano tra le ipotesi previste. La circolare n. 31/E del 2006 opera nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non incide sul giudizio di legittimità dell’accertamento.

Anche il secondo motivo è infondato: sul contribuente grava l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione. La società si era limitata ad affermare che i resi eccedenti erano stati concordati “per fatti concludenti”, senza dimostrare l’accordo modificativo.

È invece fondato il terzo motivo. La motivazione apparente, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014, è denunciabile solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Commissione regionale non ha spiegato perché la documentazione prodotta non dimostrasse l’inerenza dei costi infragruppo, con formula apodittica lasciata all’integrazione dell’interprete. L’accoglimento assorbe il quarto e il quinto motivo.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile: l’assunzione acritica di una circostanza ritenuta pacifica costituisce errore di fatto, impugnabile con revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il secondo motivo è infondato, avendo la Commissione motivato in modo conciso ma comprensibile sulle operazioni a premi. È fondato il terzo motivo, relativo all’annullamento della ripresa IVA per il 2008, anch’esso affetto da motivazione apparente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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