Interessi mora d.lgs 231/2002 solo per contratti successivi all’8 agosto 2002 (Cass. civ. Sez. II n. 19211 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina sugli interessi di mora dettata dal d.lgs. n. 231/2002 si applica alle sole obbligazioni di pagamento che nascono da contratti conclusi successivamente all’8 agosto 2002. L’art. 11, primo comma, del d.lgs. n. 231/2002 àncora espressamente il discrimine temporale di applicabilità alla conclusione del contratto e non al momento in cui il pagamento è effettuato. Ne segue che, pur dovendosi intendere la transazione commerciale come comprensiva delle prestazioni d’opera professionale, la fonte contrattuale dell’obbligazione di pagamento deve essere successiva all’8 agosto 2002, restando le obbligazioni anteriori sottoposte al diritto comune anche se il pagamento maturi in epoca successiva. La ratio è assicurare al contraente la prevedibilità delle conseguenze economiche del proprio inadempimento.

Il Fatto

Il giudizio trae origine da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma ordinò a una società di investimenti di pagare a un avvocato il compenso per l’attività professionale prestata, subentrando a un precedente difensore, in un giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Torino e per la successiva redazione di un ricorso per cassazione in materia di insinuazione al passivo. L’ingiunzione riconobbe la somma oltre gli interessi e gli ulteriori interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 fino all’effettivo saldo.

Opposto il decreto, il Tribunale rigettò l’opposizione della società. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettò l’eccezione di inammissibilità dell’appello in applicazione del principio di apparenza e confermò il riconoscimento degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, ritenendo che le disposizioni del decreto si applicassero ai pagamenti futuri e non a quelli già effettuati. La società, succeduta per fusione, ha proposto ricorso per cassazione; l’avvocato ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della disciplina transitoria sugli interessi di mora dettata dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. La Corte ritiene la censura fondata, muovendo dalla funzione della normativa, che recepisce la direttiva 2000/35/CE e mira a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Collegio ricostruisce l’ambito applicativo: l’art. 1 prevede l’applicazione del decreto a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale; l’art. 2, primo comma, lett. a) e c) definisce la transazione commerciale e l’imprenditore; l’art. 11, primo comma, sancisce l’inapplicabilità del decreto ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, salve le disposizioni più favorevoli per il creditore.

La Corte chiarisce che la nozione di transazione commerciale ricomprende tutte le prestazioni di servizio, comprese le prestazioni d’opera professionale, perché il termine non introduce un nuovo tipo contrattuale ma individua l’ambito di applicazione della disciplina. È però necessario che la fonte contrattuale dell’obbligazione di pagamento sia successiva all’8 agosto 2002: l’obbligazione derivante da contratto anteriore resta sottoposta al diritto comune, anche se il pagamento matura dopo quella data.

La ratio della regola risiede nella necessità di consentire al contraente la prevedibilità delle conseguenze del proprio inadempimento, evitando il saggio di interessi più gravoso di cui all’art. 5, come affermato da Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31.03.2022. Non convince la lettura dell’art. 1 seguita dalla Corte territoriale, poiché l’art. 11 fissa il discrimine in riferimento alla conclusione del contratto e non ai pagamenti.

La Corte indica quindi il percorso che il giudice del merito avrebbe dovuto seguire: verificare quando sia sorto il diritto al compenso dell’avvocato, alla luce del principio di autonomia tra procura alle liti e contratto di mandato, richiamando Cass. Sez. 2, n. 13963 del 16.06.2006, Cass. Sez. 2, n. 6905 dell’11.03.2019 e Cass. Sez. 6-3, n. 8863 del 31.03.2021. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con assorbimento del secondo motivo.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile: non è giustificato dalla soccombenza ed è proposto al solo scopo di risollevare questioni non decise perché assorbite, restando salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio (Cass. Sez. 5, n. 29662 del 25.10.2023; Cass. Sez. L, n. 12680 del 29.08.2003). La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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