Rigetto del ricorso per difetto di specificità sulle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23783 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., ricorre solo quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione e sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, attribuendo alla parte un bene della vita diverso da quello conteso. Non integra il vizio l’accoglimento solo parziale delle domande, né l’omesso esame esplicito di tutte le argomentazioni difensive. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono attività riservata al giudice di merito: quando questi abbia motivato sul punto, la censura si risolve in una rivalutazione in fatto, estranea al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, imbarcato alle dipendenze di una società armatrice in vari periodi tra il 1997 e il 2008, con mansioni dapprima di primo ufficiale di coperta e poi di comandante, adiva il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’unicità del rapporto, la sua riqualificazione a tempo indeterminato, la condanna al pagamento delle differenze retributive e del maggior trattamento di fine rapporto, oltre all’accertamento dell’illegittimità del recesso.
Il Tribunale accertava il rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a una somma complessiva di oltre centomila euro. La Corte d’Appello di Palermo, disposta nuova consulenza contabile, riduceva l’importo dovuto a poco più di undicimila euro e confermava nel resto la decisione. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, articolati sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’omesso esame di un fatto decisivo in materia di riposi compensativi e sulla nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente perché entrambi incentrati sull’art. 112 c.p.c., sono dichiarati non fondati. Il Collegio ricorda che il vizio si configura soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, come affermato dalla richiamata Cass. n. 455/2011 e dalle successive conformi.
La Corte aggiunge che il principio di corrispondenza non osta a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, né all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata, fermo il divieto di statuire su elementi di fatto non ritualmente acquisiti, secondo l’insegnamento di Cass. n. 18249/2009.
Nel caso concreto, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse statuito solo su alcuni titoli retributivi e non su tutte le differenze richieste. Il Collegio rileva anzitutto il difetto di specificità delle censure, per la mancata integrale trascrizione degli atti di riferimento, a fronte di una domanda fondata su plurimi e separati titoli. Sottolinea poi che dalle conclusioni emergeva la richiesta di accertamento del rapporto a tempo indeterminato e di condanna alle differenze retributive, accolta solo parzialmente in base alle fonti collettive e alle prove raccolte.
Si è dunque in presenza di interpretazione della domanda, attività riservata al giudice di merito e non di attribuzione di un bene non richiesto, secondo il richiamo a Cass. n. 16608/2021 e a Cass. n. 27181/2023. La censura finisce così per sollecitare una rivalutazione in fatto dei dati contabili, mero dissenso motivazionale inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sull’omesso esame del fatto costitutivo del diritto alle indennità sostitutive dei riposi compensativi, è parimenti respinto: la Corte d’Appello non ha omesso l’esame della questione, ma ha motivato congruamente che, sul dato meramente formale del nomen utilizzato in busta paga, prevale quello sostanziale del titolo dell’erogazione.
Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude il vizio di motivazione, osservando che il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., e che la sentenza impugnata ha esplicitato adeguatamente il proprio percorso logico-argomentativo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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