Accise sui gas siderurgici: tassazione per utilizzo effettivo e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 26439 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sui prodotti energetici, per stabilire se un prodotto sia assoggettato ad imposta occorre accertarne l’effettiva utilizzazione e destinazione facendo riferimento al sistema di classificazione della merce in sede doganale. I gas siderurgici AFO e LDG, privi di voce specifica nella Tariffa doganale, rientrano nella voce residuale 2705 della Nomenclatura Combinata come “gas simili”, in applicazione della regola 1 delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura, prioritaria rispetto alle regole 3a e 3b. La previsione di aliquote in misura fissa, riferibili solo all’unità di misura del prodotto, esclude la rideterminazione della base imponibile in funzione del potere calorifero del combustibile impiegato. È infine nulla, per motivazione meramente apparente, la sentenza d’appello che rigetti le doglianze subordinate della contribuente sul solo rilievo della loro infondatezza.
Il Fatto
Una società siderurgica in amministrazione straordinaria riceveva un avviso di pagamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ingiungeva l’accisa sul consumo dei prodotti energetici cd. gas siderurgici — gas AFO, COKE e LDG — formatisi come processo secondario del ciclo produttivo e impiegati nella produzione di energia elettrica per gli anni d’imposta dal 2012 al 2015. I gas venivano classificati con il codice 2705 NC e assoggettati ad accisa ai sensi dell’art. 21, commi 1, 9 e 13, del TUA, con esenzione riconosciuta solo per la parte utilizzata direttamente nel processo metallurgico.
La CTP di Taranto accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la base imponibile in misura pari al 52% del volume dei gas, in ragione del loro minor potere calorifico, ed escludendo le sanzioni. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava quello incidentale della contribuente, che proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, ricostruendo la sospensione straordinaria dei termini di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, da aggiungere al termine ordinario senza cumularsi con la sospensione feriale.
Nel merito respinge il primo e il secondo motivo. La perizia stragiudiziale, anche se asseverata, resta una mera allegazione difensiva e non è idonea a fondare il principio di non contestazione. Quanto alla classificazione, i gas siderurgici non hanno voce specifica nella Tariffa doganale e rientrano nella voce residuale 2705 NC, che include i “gas simili“; trova così applicazione prioritaria la regola 1, mentre le regole 3a e 3b invocate dalla ricorrente sono inconferenti o comunque residuali.
Sul quinto motivo la Corte afferma che le aliquote in misura fissa, riferibili solo all’unità di misura del prodotto, non consentono di rideterminare la base imponibile in base al potere calorifero, trattandosi di profilo coerente con la previgente carbon tax. Il terzo motivo è respinto perché l’eventuale vizio motivazionale è superabile ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., essendo la questione sottesa comunque da disattendere.
La Corte accoglie invece il quarto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo. La CGT-2 si era limitata a rigettare le “ulteriori doglianze” della contribuente con formule generiche, senza esplicitare il percorso argomentativo in ordine all’autoproduzione, all’esclusione da accisa ex art. 22 TUA, alla riduzione ex art. 25, comma 5, della l. n. 388 del 2000 e all’art. 21, comma 13, del TUA. L’impossibilità di individuare la ratio decidendi rende la motivazione meramente apparente, con nullità della sentenza; la causa è rinviata alla CGT-2 della Puglia in diversa composizione, per nuovo esame del solo quarto motivo.
Nota della Redazione
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